Cassazione Penale, Sentenza n. 40939/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 9/11/2022 che aveva confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Trapani (provvedimento del 14/06/2019) su plurimi beni immobili e mobili registrati. Il ricorso per cassazione contestava: 1) carenza e violazione di legge nella valutazione delle prove documentali con riguardo alla pericolosità sociale, alla delimitazione temporale, alla sussistenza dei reati di trasferimento fraudolento di valori e alla sproporzione tra redditi e beni; 2) tardività del decreto di confisca rispetto ai termini di efficacia del sequestro (art. 24 d.lgs. 159/2011) e mancanza di proroghe; 3) emissione del decreto di confisca da parte della Corte d'appello oltre il termine massimo di efficacia del sequestro anche considerando le sospensioni; 4) mancata revoca della confisca per equivalente o mancata sostituzione dei beni con le somme offerte dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti nel procedimento di prevenzione. Nel dettaglio: il primo motivo è considerato una richiesta di rivalutazione del merito non ammissibile in sede di cassazione nei procedimenti di prevenzione (ammessa solo la censura per violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente); la Corte ha ritenuto adeguata e coerente la ricostruzione dei giudici di merito circa la pericolosità sociale, la perimetrazione temporale (2001-2012), la sproporzione e l'analisi tecnico-contabile; le doglianze sulla presunta tardiva emissione del decreto sono infondate in quanto le sospensioni legittime (perizia, richieste e rinvii, morte del proposto e identificazione eredi, richieste difensive) prolungano i termini e rendono tempestivi i provvedimenti di primo e secondo grado; le offerte di versamento delle somme proposte dal ricorrente sono state ritenute mere dichiarazioni di intenti, non idonee a giustificare la revoca o la sostituzione della confisca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, art. 4, art. 10 comma 3, art. 24 comma 2, art. 27 comma 2 e 6
Limita l'azione di cassazione nei procedimenti di prevenzione alle sole violazioni di legge o a motivazioni inesistenti/meramente apparenti (art.10 comma 3 e art.27). Art.24 comma 2 stabilisce il termine di efficacia del sequestro e prevede specifiche cause di sospensione (anche perizie) che prorogano il termine; art.27 disciplina i termini di impugnazione e le proroghe.
Richiamata come norma rilevante nel quadro delle misure di prevenzione, utilizzata per il confronto normativo sulla confisca e sulle misure patrimoniali (interpretazione esaminata in relazione ai criteri di pericolosità e intestazione fittizia).
art. 5, comma 8, lett. b; art. 36, comma 3
La modifica normativa più stringente dell'art.24 non si applicava al procedimento in esame perché la proposta di applicazione era anteriore alla riforma; la norma previgente consente sospensioni "per il tempo necessario" per le perizie.
art. 125, art. 192, art. 304 comma 1 lett. c e c-bis, art. 546, art. 616
Rinvio alle norme processuali richiamate nel provvedimento: art.616 è richiamato per l'irrogazione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria; le altre disposizioni sono citate nel contesto delle regole processuali e di perimetrazione del procedimento, dei termini e delle garanzie difensive.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U n. 33451/2014; Sez. 2 n. 20968/2020; Sez. 2 n. 46261/2019; Sez. 6 n. 12529/2019; Sez. 2 n. 19134/2022; Sez. 5 n. 4951/2021
Utilizzata per ribadire principi: limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione, la possibilità di ritenere implicitamente assorbiti motivi non espressamente trattati quando incompatibili con le premesse della decisione, e la qualificazione delle sospensioni peritali come cause di sospensione del termine per tutta la durata delle operazioni peritali.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente: non è consentita una nuova valutazione del merito o la semplice diversa interpretazione delle prove.
- I termini di efficacia del sequestro previsti dall'art.24 d.lgs.159/2011 possono essere sospesi integralmente per l'espletamento di perizie e altre cause legittime; tali sospensioni sono computate per prorogare il termine decadenziale.
- Le sospensioni e i rinvii richiesti dalla difesa, la morte del proposto e l'identificazione degli eredi, nonché il tempo necessario per le operazioni peritali e il relativo contraddittorio, vanno conteggiati ai fini della tempestività dei provvedimenti di primo e secondo grado.
- La mera dichiarazione di intenti di versare somme per ottenere la revoca o la sostituzione della confisca non è sufficiente: occorrono impegni concreti e realizzabili per giustificare la revoca o la sostituzione per equivalente.
- L'omesso esame espresso di un motivo in appello non comporta automaticamente carenza di motivazione se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio decidendi della sentenza.
- Quando il ricorso si fonda essenzialmente su una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto o su censure generiche, è manifestamente infondibile e può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e sanzione ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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