Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12923/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di estorsione in relazione ai capi 5) e 6) della rubrica. L'unico motivo dedotto era un vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse risolto le criticità già evidenziate con l'atto di appello e che la decisione si basasse su una lettura non condivisibile delle risultanze probatorie. La difesa richiamava inoltre il provvedimento emesso in sede cautelare, ma senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni del giudice di appello e del GUP in abbreviato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse privo della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. e, soprattutto, che mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazioni precluse al giudice di legittimità. La motivazione della Corte d'appello è stata reputata non manifestamente illogica né contraddittoria, avendo dato conto in modo puntuale delle emergenze processuali poste a base dell'affermazione di responsabilità per estorsione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la carenza di specificità determina inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il perimetro del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, limitato a mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà.

  • art. 62-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se deduce la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, non potendo risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
  • Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito sono inammissibili, perché estranee al sindacato di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; il mero richiamo ad atti di altro stadio processuale, senza confutare le ragioni decisive della decisione, non soddisfa il requisito di specificità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente può essere condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.