Cassazione Penale, Ordinanza n. 35096/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, che aveva già confermato la responsabilità penale dell'imputata per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e aveva solo ridotto la pena. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per l'indebito utilizzo di una carta di credito di provenienza furtiva, riducendo solo la pena. Con il primo motivo ha contestato la propria identificazione come autrice dei pagamenti indebiti, sostenendo che l'attribuzione del fatto fosse erronea; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura meramente reiterativa e già adeguatamente disattesa dai giudici di merito, che avevano valorizzato il riconoscimento da parte di più testimoni e ulteriori elementi di riscontro. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva escluso la tenuità per l'entità del danno e per l'abitualità desunta dai precedenti. Con il terzo motivo ha denunciato l'erronea applicazione della disciplina del reato continuato e l'eccessività della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione dell'autonomia di ciascuna condotta di utilizzo indebito e ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per l'indebito utilizzo di uno strumento di pagamento di provenienza furtiva; la Corte ne conferma l'applicazione al fatto contestato.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il danno era significativo e ricorreva l'abitualità ostativa, desunta dai precedenti dell'imputata.
richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali.
richiamato come parametro per la commisurazione della pena in relazione alle modalità del fatto e agli elementi soggettivi e oggettivi rilevanti.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'identificazione dell'autore del fatto può essere legittimamente fondata su plurimi riscontri convergenti, tra cui il riconoscimento da parte di testimoni e elementi fattuali ulteriori idonei a corroborare l'attribuzione soggettiva della condotta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il danno non sia esiguo e risulti un profilo di abitualità ostativo, valutabile anche alla luce dei precedenti dell'imputato.
- Ai fini della disciplina del reato continuato, condotte autonome di utilizzazione indebita di uno strumento di pagamento possono essere trattate come fatti distinti quando manchi un'effettiva unitarietà della condotta.
- La commisurazione della pena e la scelta degli aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione richiami in modo congruo gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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