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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40530/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, sottoposto all'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle 20:00 alle 08:00 per indagini relative a ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito (con successiva condanna in primo grado), aveva chiesto autorizzazione a svolgere lavoro notturno in un supermercato con inizio turno alle 22:00. Il Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta ritenendo mancanti i presupposti di assoluta indigenza e dell'indispensabilità del lavoro, criteri applicabili però alla misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha denunciato errata applicazione della normativa (art. 283 c.4 vs art. 284 c.3), omessa e contraddittoria motivazione e mancata considerazione delle circostanze concrete (reati commessi in orario diurno, nuova attività lavorativa come elemento di attenuazione del rischio di reiterazione).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha precisato che l'obbligo di dimora con prescrizione di non allontanarsi in alcune ore (art. 283 c.4 c.p.p.) non è assimilabile agli arresti domiciliari e che, pertanto, il Tribunale ha applicato criteri errati richiedendo indigenza assoluta e indispensabilità del lavoro. La Corte ha altresì ritenuto carente la verifica sull'effettività dell'attività lavorativa richiesta e sulla possibilità di controllarne il rispetto delle prescrizioni, nonché il bilanciamento fra esigenze cautelari e libertà individuali. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al giudice competente (la motivazione indica il Tribunale competente, con richiamo all'art. 309 c.7 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 283 cod. proc. pen., comma 4

    "senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro"

    La prescrizione dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi per alcune ore incide sulla libertà di movimento ma non equivale agli arresti domiciliari; va interpretata in modo da non pregiudicare le "normali esigenze di lavoro" e il giudice deve valutare la concreta compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze di controllo.

  • art. 284 cod. proc. pen., comma 3

    Norma richiamata dai giudici di merito per i casi di arresti domiciliari: per derogare ai domiciliari i giudici possono richiedere requisiti più stringenti (es. indigenza assoluta e indispensabilità del lavoro), ma tali requisiti non sono automaticamente trasferibili ai casi di obbligo di dimora.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1999

    "la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari ... non cessa per ciò solo di essere in stato di custodia ... la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora è invece 'libera' nell'ambito del territorio individuato"

    Giurisprudenza costituzionale che distingue la natura più afflittiva degli arresti domiciliari dall'obbligo di dimora; sostiene che quest'ultimo tutela maggiormente la libertà e le opportunità lavorative dell'interessato.

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 7

    Richiamato nel dispositivo per indicare la competenza per il nuovo giudizio; norma procedurale relativa alla competenza per le misure cautelari e relativi provvedimenti.

Massime di principio

  • L'obbligo di dimora con prescrizione oraria non è equivalente agli arresti domiciliari: i criteri per autorizzare uscite lavorative devono essere meno stringenti rispetto a quelli richiesti per i domiciliari.
  • Il giudice deve valutare la "compatibilità" dell'attività lavorativa con le esigenze di controllo (reale possibilità di verifiche da parte degli organi di polizia giudiziaria) e il bilanciamento tra esigenza cautelare e libertà individuali, non limitandosi a formule generiche.
  • Non è necessario dimostrare "assoluta indigenza" o l'"indispensabilità" del lavoro in senso assoluto quando l'interessato è sottoposto a obbligo di dimora: occorre valutare se il lavoro rientri nelle "normali esigenze di lavoro" e non pregiudichi le prescrizioni.
  • Il cambiamento delle condizioni personali (es. nuova occupazione, reati commessi in orario diverso rispetto a quello di svolgimento del lavoro) è elemento rilevante e va adeguatamente motivato dal giudice nella decisione sulla deroga.
  • La motivazione deve essere specifica: il rifiuto dell'autorizzazione richiede argomentazioni concrete sul rischio di reiterazione, sull'effettività del lavoro e sulle modalità di controllo, non semplici richiami a presupposti normativi pertinenti ad altra misura cautelare.

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