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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24527/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione nella forma attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p., assumendo che la prescrizione fosse maturata prima della decisione di secondo grado. Il ricorso si fondava quindi sulla tesi che la fattispecie attenuata dovesse incidere sul termine di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha ribadito che, in tema di ricettazione, il fatto di speciale tenuità previsto dall'art. 648, comma 4, c.p. non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante; perciò, ai fini dell'art. 157 c.p., non si tiene conto di tale attenuante nel calcolo della prescrizione, che va determinata sul massimo edittale dell'ipotesi base. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La fattispecie di speciale tenuità nella ricettazione è qualificata come circostanza attenuante e non come autonoma figura di reato.

  • art. 157 c.p.

    Il termine di prescrizione va calcolato con riferimento al limite edittale massimo della fattispecie base, senza considerare la circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è la fattispecie base rispetto alla quale si determina la prescrizione anche quando venga invocata l'ipotesi attenuata di speciale tenuità.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, il fatto di speciale tenuità previsto dal comma 4 dell'art. 648 c.p. non integra un reato autonomo, ma una circostanza attenuante.
  • Ai fini della prescrizione, le circostanze attenuanti non rilevano nel calcolo del termine, che deve essere determinato con riferimento al massimo edittale della fattispecie base.
  • La deduzione della prescrizione fondata sull'applicazione della forma attenuata della ricettazione è manifestamente infondata se assume che tale attenuante riduca il termine prescrizionale.
  • Quando il ricorso si limita a censurare la mancata declaratoria di estinzione del reato sulla base di un errato criterio di calcolo della prescrizione, esso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàRicettazione
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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