Cassazione Civile, Ordinanza n. 23557/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite origina da una domanda risarcitoria proposta da una parte privata contro un Comune per i danni subiti al proprio locale commerciale a seguito del riversamento di abbondante acqua mista a melma, fuoriuscita dalla rete fognaria in occasione di avverse condizioni meteorologiche. Il Tribunale ordinario di Napoli Nord si era dichiarato incompetente per materia in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, richiamando la giurisprudenza sulla competenza del giudice specializzato nelle controversie che dipendono dall'esecuzione, manutenzione o funzionamento di opere idrauliche. Il Tribunale Regionale delle Acque, riassunta la causa davanti a sé, ha però sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., sostenendo che il precedente giudice ordinario aveva errato nel declinare la competenza per materia, poiché le acque piovane e nere convogliate in fognatura non sarebbero acque pubbliche e quindi la vicenda non rientrerebbe nella competenza speciale; ha chiesto che fosse dichiarata competente la pretesa competenza del Tribunale ordinario di Napoli Nord. Il ricorrente processuale insisteva dunque per il trasferimento della competenza al giudice ordinario, mentre il P.M. concludeva in senso conforme all'accoglimento del regolamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che, pur essendo fondate le argomentazioni del Tribunale Regionale delle Acque sul difetto di competenza per materia del giudice specializzato, il conflitto ex art. 45 c.p.c. non fosse proponibile perché il giudice che lo sollevava non aveva individuato una vera competenza per materia o territoriale inderogabile in capo al primo giudice o a un terzo giudice, ma aveva formulato solo un'indicazione generica e priva di adeguato supporto. La controversia, secondo la Corte, non presentava elementi idonei a imporre una competenza per materia, sicché restava regolata dai criteri ordinari di valore e territorio derogabile; per tale ragione il regolamento d'ufficio era inammissibile e la causa doveva essere riassunta dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
regolamento di competenza d'ufficio
Il regolamento d'ufficio è ammissibile solo quando vi sia un conflitto negativo su competenza per materia o per territorio inderogabile; non può essere usato per rimettere in discussione questioni di competenza per valore o per territorio derogabile.
Richiamato come limite ai casi in cui può sussistere il conflitto rilevabile d'ufficio, ossia nei casi di competenza territoriale inderogabile.
art. 49, comma secondo, c.p.c.
L'eventuale decisione della Corte sul regolamento non può produrre l'effetto sostanziale di un sindacato officioso su competenza per valore o territorio derogabile, non consentito dall'ordinamento.
art. 1 r.d. n. 1175 del 1933
Le acque piovane e nere convogliate nelle fognature non sono acque pubbliche, per mancanza dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
art. 140 r.d. n. 1175 del 1933
La competenza dei Tribunali regionali delle acque riguarda le domande risarcitorie in cui il danno dipenda dall'esecuzione, manutenzione o funzionamento di un'opera idraulica, ma solo quando la controversia involga interessi pubblici connessi al regime delle acque.
art. 140 r.d. n. 1775 del 1933
La rete fognaria non è qualificabile come opera pubblica ai fini della competenza speciale se non per effetto di trattamento delle acque reflue e meteoriche che le renda riutilizzabili come risorsa.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto da tale norma.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è ammissibile soltanto quando il secondo giudice, dopo la riassunzione, neghi la propria competenza per materia o per territorio inderogabile e indichi come competente il primo giudice o un terzo giudice per i medesimi profili; non basta la semplice esclusione della propria competenza se la controversia ricade, in realtà, nei criteri ordinari di valore o di territorio derogabile.
- Se la controversia non è assoggettata a una competenza speciale per materia o a una competenza territoriale inderogabile, ogni questione di riparto resta regolata dai criteri ordinari di valore e territorio derogabile, con preclusione del conflitto rilevabile d'ufficio.
- Le acque convogliate nelle fognature urbane, comprese le acque piovane e nere, non integrano di regola acque pubbliche ai fini della competenza dei Tribunali regionali delle acque; tale competenza sussiste solo quando la lite investa direttamente il regime delle acque pubbliche, la demanialità, i limiti di concessioni o scelte della P.A. inerenti a opere idrauliche e interessi pubblici connessi.
- Nel sollevare il regolamento d'ufficio, il giudice deve non solo escludere la propria competenza, ma anche allegare in modo specifico i presupposti positivi che radicano la competenza speciale di altro giudice; un'indicazione generica della competenza del primo giudice è insufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →