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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14102/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Il ricorso per cassazione proponeva censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sul dolo e sulla scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, riproducevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, risultavano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, inclusa quella di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in sede di merito; la Corte non ne discute il contenuto ma prende atto della qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 52 c.p.

    Invocata come scriminante dalla difesa; la Corte rileva che la relativa censura è inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, quando mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza è generica e quindi inammissibile se non si misura con le argomentazioni poste a base della decisione, anche quando richiama la sentenza di primo grado.
  • La deduzione dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, del dolo o di una causa di giustificazione non può tradursi in una contestazione meramente fattuale del ragionamento dei giudici di merito, poiché la Cassazione non è giudice del merito e non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella già compiuta nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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