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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame contro la misura degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Agrigento per i reati contestati (artt. 110, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione dell'art. 273 e ss. del codice di rito e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe valorizzato un unico precedente penale del 2015 e le modalità della condotta senza considerare l'assenza di arnesi da scasso a carico dell'indagato; avrebbe attribuito aprioristicamente a lui il danneggiamento della finestra e, inoltre, la difesa sosteneva che il fatto fosse tentato e non consumato, perché gli oggetti non erano stati portati fuori dall'appartamento a causa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza o, in subordine, misura meno afflittiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non manifestamente illogica. Ha condiviso la valutazione che il furto sia stato consumato in quanto l'indagato ha avuto, anche se brevemente, il completo ed esclusivo dominio della refurtiva depositata in borse pronte per l'asporto. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione prognostica del Tribunale che ha tenuto conto non solo del precedente del 2015 ma anche delle modalità del fatto (pianificazione, scambi di messaggi, fotografie scattate in interno, azione in orario notturno), giustificando la sussistenza delle esigenze cautelari e l'impossibilità di una misura meno afflittiva. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 110

    Rilevato come norma concernente il concorso di persone nel reato; la Corte dà rilievo alla condotta in concorso ai fini della ricostruzione del furto e della valutazione della pericolosità

  • Codice penale - art. 624-bis

    Norma che disciplina il furto in abitazione; la Corte conferma che il reato si considera consumato quando l'agente consegue anche per breve tempo il pieno, autonomo ed effettivo dominio della refurtiva

  • Codice penale - art. 625, primo comma, n. 2

    art. 625, primo comma, n. 2 c.p.

    Riferimento alle circostanze aggravanti (es. violenza sulle cose) utilizzato per la contestazione del fatto e la valutazione della gravità dell'azione

  • Codice di rito - art. 273 e ss.

    art. 273 e ss. codice di rito

    Richiamato dalla difesa come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una diversa valutazione dei fatti e dunque non idonea a configurare manifesta illogicità ai sensi delle norme sull'impugnazione

  • D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; impiego formale nella fase di analisi del ricorso

Massime di principio

  • Il furto si considera consumato quando l'agente ottiene il pieno, autonomo ed effettivo dominio della refurtiva anche se per breve tempo e senza che gli oggetti siano stati portati definitivamente fuori dal luogo: la mera temporanea esclusività di disponibilità è sufficiente a configurare consumazione.
  • La valutazione delle esigenze cautelari può tener conto non solo dei precedenti penali, anche se datati, ma soprattutto delle modalità concrete del fatto (pianificazione, mezzi utilizzati, comportamenti degli indagati) per formare una prognosi sulla possibilità di reiterazione.
  • L'assenza di arnesi da scasso o di prove materiali immediate a carico non esclude automaticamente la sussistenza del reato o delle esigenze cautelari se altri elementi fattuali (buste con refurtiva, messaggi, fotografie, comportamento) indicano responsabilità e pericolosità.
  • In sede di cassazione le censure dirette a una diversa interpretazione dei fatti o a una rivalutazione delle prove sono in genere inammissibili se non dimostrano manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza patente della motivazione del giudice di merito.
  • Per ottenere una misura cautelare meno afflittiva il ricorrente deve offrire elementi concreti che contrastino la prognosi negativa del giudice di merito; mere ipotesi alternative non sono sufficienti.

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