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Ordinanza

Ordinanza n. 3303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202606217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione nell'ambito della controversia relativa all'ammissione a una scuola di specializzazione. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a precisare che le censure dedotte dall'appellante richiedono uno scrutinio nella sede di merito. In camera di consiglio è stata inoltre prospettata l'eventualità che, qualora il ricorso risultasse fondato, il candidato potesse essere ammesso a una sessione suppletiva per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi. Ha ritenuto che le censure dovessero essere esaminate nella sede di merito e che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la tempestiva fissazione dell'udienza da parte del TAR Lazio, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la fissazione dell'udienza di merito. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di disporre la fissazione dell'udienza di merito in luogo dell'adozione di una misura cautelare sostanziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando i motivi richiedono un approfondito scrutinio incompatibile con la delibazione sommaria e le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante una rapida decisione di merito, il giudice può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito può costituire una misura cautelare adeguata anche quando l'utilità cautelare prospettata consiste nella possibilità di accedere, ove il ricorso sia fondato, a una successiva sessione o procedura suppletiva.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini acceleratori non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure, che devono essere esaminate nella sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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