Cassazione Civile, Ordinanza n. 27294/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione è intervenuta rinuncia al ricorso, con richiesta congiunta delle parti di compensazione integrale delle spese. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha disposto la compensazione integrale delle spese della fase di cassazione. Non vi è stata decisione nel merito sul motivo proposto.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria di un immobile sito in Bari contro il proprietario dell'immobile sottostante, assumendo che fessurazioni e danni al proprio bene fossero stati causati da lavori di ristrutturazione eseguiti nel 1989 nel locale al piano terra. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda, ma la Corte d'appello di Bari ha riformato parzialmente la decisione, condannando gli eredi del convenuto al risarcimento dei danni. In cassazione, gli eredi del proprietario originario hanno proposto un unico motivo denunciando violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente: in particolare lamentavano che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e avrebbe espresso solo un giudizio dubitativo sulle cause delle fessurazioni, senza un adeguato apparato argomentativo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.
Richiamato nel motivo per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo quale parametro della censura per asserita mancanza o apparente motivazione della sentenza.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo come norma sulla motivazione della decisione.
Cita la proposta del relatore e la comunicazione alle parti nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso nel giudizio di cassazione, la Corte dichiara l'estinzione del processo di legittimità, senza esaminare il merito dei motivi.
- In presenza di estinzione per rinuncia, la regolazione delle spese segue l'eventuale accordo delle parti, potendo essere disposta la compensazione integrale.
- Le censure inerenti a motivazione apparente e recepimento acritico delle conclusioni del consulente tecnico non vengono esaminate se il giudizio si estingue prima della decisione sul ricorso.
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