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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27294/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di cassazione è intervenuta rinuncia al ricorso, con richiesta congiunta delle parti di compensazione integrale delle spese. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha disposto la compensazione integrale delle spese della fase di cassazione. Non vi è stata decisione nel merito sul motivo proposto.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria di un immobile sito in Bari contro il proprietario dell'immobile sottostante, assumendo che fessurazioni e danni al proprio bene fossero stati causati da lavori di ristrutturazione eseguiti nel 1989 nel locale al piano terra. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda, ma la Corte d'appello di Bari ha riformato parzialmente la decisione, condannando gli eredi del convenuto al risarcimento dei danni. In cassazione, gli eredi del proprietario originario hanno proposto un unico motivo denunciando violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente: in particolare lamentavano che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e avrebbe espresso solo un giudizio dubitativo sulle cause delle fessurazioni, senza un adeguato apparato argomentativo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene rinuncia al ricorso nel giudizio di cassazione, la Corte dichiara l'estinzione del processo di legittimità, senza esaminare il merito dei motivi.
  • In presenza di estinzione per rinuncia, la regolazione delle spese segue l'eventuale accordo delle parti, potendo essere disposta la compensazione integrale.
  • Le censure inerenti a motivazione apparente e recepimento acritico delle conclusioni del consulente tecnico non vengono esaminate se il giudizio si estingue prima della decisione sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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