Cassazione Penale, Sentenza n. 26936/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (euro 718.426,25) disposto dal GIP relativamente a presunte condotte di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) consistite nell'indicazione di elementi fittizi nelle dichiarazioni fiscali (mod. 730) e nell'ottenimento di rimborsi non dovuti. Il P.M. deduceva che oltre alla mera dichiarazione infedele vi fossero "ulteriori e diverse" condotte (creazione di profili e sedi false di CAF, procacciamento clienti, raccolta illecita di dati e credenziali, massivo invio di dichiarazioni, indicazione fraudolenta di IBAN) idonee a integrare gli artifici o raggiri tipici della truffa e sosteneva altresì la sussistenza del periculum in mora in vista della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. confermando l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di specialità del sistema penale tributario (richiamando la giurisprudenza delle Sez. U.), secondo cui le condotte fraudolente dirette all'evasione fiscale si esauriscono nella normativa speciale salvo che dalla stessa condotta derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione (es. ottenimento di pubbliche erogazioni). Nel caso di specie non è stato dimostrato un vantaggio extratributario: il profitto era il rimborso fiscale stesso; inoltre i rimborsi percepiti risultano inferiori alle soglie di punibilità previste per la dichiarazione infedele (annui inferiori a circa 4.000 euro). Le condotte preparatorie indicate possono al più rilevare ai fini di una eventuale associazione per delinquere, ma non integrano automaticamente la truffa aggravata. Per tali ragioni il rigetto del sequestro è stato confermato e la censura sul periculum in mora è stata ritenuta superflua.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa aggravata)
La Corte valuta la configurabilità della truffa aggravata alla luce del principio di specialità: la truffa non è integrata se la condotta è riconducibile esclusivamente a frode fiscale salvo che derivi un profitto ulteriore e diverso.
art. 4 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
La norma richiede il superamento di specifiche soglie di punibilità (imposta evasa > euro 100.000, o altri parametri) per la rilevanza penale; la condotta consistente nell'indicazione di elementi inesistenti che determina un rimborso non dovuto rientra nel perimetro della normativa fiscale speciale.
D.lgs. 158/2015 (modifica art.4 D.lgs. 74/2000)
La modifica ha ampliato l'ambito applicativo della fattispecie (sostituzione del termine e incremento delle pene); la Corte prende atto della disciplina vigente nell'analisi del fumus del reato.
Sentenza Sez. U. n. 1235 del 28/10/2010 (Rv. 248865)
E' configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni
Principio guida: il sistema penale tributario è spesiale e assorbente; la truffa è concorribile solo se dalla condotta deriva un vantaggio extratributario effettivo e distinto.
artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000 (frodi fiscali)
Riferimento alle fattispecie di frode fiscale che, nel quadro sistematico, sono contemplate dalla disciplina speciale che può escludere il concorso con la truffa quando l'unico risultato è l'evasione o il rimborso fiscale.
Norme che evidenziano la particolare disciplina sulle forme di reato (es. tentativo, concorso di persone) nel sistema fiscale, segnalando la volontà del legislatore di escludere la rilevanza penale di talune condotte preparatorie nel rapporto fiscale.
Art. 7 Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea (26 luglio 1995)
Richiamata in funzione interpretativa per sottolineare il principio ne bis in idem e la necessità di un sistema sanzionatorio tributario esaustivo anche nella dimensione comunitaria.
Massime di principio
- Il sistema penale tributario è generalmente speciale e 'assorbente': le condotte dirette all'evasione fiscale si valutano primariamente con le norme tributarie e non come truffa, salvo che emergano vantaggi extratributari concreti e diversi dal mero rimborso fiscale.
- Per configurare concorso tra frode fiscale e truffa aggravata è necessario provare un profitto ulteriore e diverso dall'evasione (es. ottenimento di pubbliche erogazioni) o una finalità autonoma rispetto al rapporto con l'Amministrazione finanziaria.
- Le condotte preparatorie o organizzative (false sedi, profili, procacciamento clienti, raccolta di dati) possono essere rilevanti per reati associativi ma non trasformano automaticamente una dichiarazione infedele in truffa: la loro rilevanza penale dipende dall'eventuale produzione di un vantaggio extratributario.
- Prima di adottare misure cautelari finalizzate alla confisca occorre verificare il fumus e il periculum tenendo conto delle soglie di punibilità previste per le fattispecie tributarie; l'assenza di soglie superate o di vantaggi extratributari può condurre all'annullamento del sequestro.
- Nelle indagini su frodi fiscali è opportuno distinguere attentamente tra il profitto fiscale (rimborsi/risparmi d'imposta) e profitti diversi o ulteriori: solo i secondi giustificano l'eventuale contestazione di altri delitti come la truffa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →