Cassazione Penale, Ordinanza n. 11102/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna per tentato furto in abitazione, confermata dalla Corte di appello, resta ferma. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativa di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione corretta; ha inoltre ricordato che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica, evenienze non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata riconosciuta dai giudici di merito; la doglianza sul punto è stata ritenuta inammissibile perché meramente riproduttiva di censure già disattese.
Richiamato per il reato contestato e per la disciplina del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre questioni già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito, se la motivazione di quest'ultimo è giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
- La valutazione sulla concessione o meno di attenuanti e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione può intervenire solo in presenza di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è sindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da argomentazione congrua e non illogica.
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