Cassazione Penale, Sentenza n. 7939/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accurso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 15 giorni) irrogata dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Novara. Le censure erano di natura procedurale e sostanziale: (i) omissione della preventiva e formale contestazione dell'addebito da parte del Direttore prima dell'udienza del Consiglio di disciplina (ex art. 81 DPR 230/2000); (ii) mancato rispetto di un congruo intervallo temporale (spatium temporis) tra contestazione e udienza disciplinare, essendo contestazione e udienza svolte lo stesso giorno, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa; (iii) inesistenza del fatto rilevante disciplinarmente, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.97/2020 che avrebbe consentito gli scambi tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, nonché dedotta la non rilevanza dei capi di vestiario (non di lusso) ricevuti tramite pacco dalla moglie; (iv) mancanza della prova della comunicazione della convocazione davanti al Consiglio di disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che le eccezioni procedurali siano decadute perché non dedotte dall'interessato nella prima occasione utile (ove questi ha partecipato e senza formulare le obiezioni), e che il detenuto abbia comunque potuto svolgere le proprie difese durante l'udienza, senza dimostrazione del concreto pregiudizio. Sulla questione sostanziale, la Corte ha evidenziato che la sentenza della Corte Costituzionale n.97/2020 non ha automaticamente reso libero ogni scambio tra detenuti: l'Amministrazione penitenziaria mantiene il potere e il dovere di disciplinare gli scambi e di controllare la natura dei beni immessi, imponendo eventuali limitazioni giustificate e motivabili. Nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto non manifestamente illogica la valutazione che gli oggetti non fossero di modico valore, che la cessione fosse occulta e che il destinatario fosse un soggetto di rilievo criminale, così legittimando la sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario)
art. 77, comma 1, n. 16; art. 81, commi 2 e 4
L'art. 77 individua le violazioni disciplinari; l'art. 81 richiede la contestazione dell'addebito e un ragionevole intervallo temporale tra contestazione e udienza per consentire la difesa. La Corte ha sottolineato che l'omissione della preliminare contestazione o l'assenza di un congruo spatium temporis incidono sulla validità del provvedimento solo se fatti valere tempestivamente; altrimenti l'eccezione si considera decaduta.
Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354)
art. 35-bis; art. 38, comma 1
Norme sull'iter del reclamo e sulle garanzie difensive del detenuto; la Corte ha richiamato il principio secondo cui le nullità o irregolarità procedurali devono essere eccepite nella prima occasione utile e che il magistrato di sorveglianza può sindacare le motivazioni amministrative ove risultino insufficienti.
art. 182, commi 2 e 3; art. 606, comma 1, lett. b; disposizioni di attuazione art. 173
Richiami alle regole sulle nullità processuali e ai limiti dell'impugnazione in cassazione: le censure di diritto devono riguardare violazioni dedotte tempestivamente e conformarsi ai limiti di ammissibilità dell'impugnazione per cassazione.
Corte Costituzionale
sentenza n. 97 del 5 maggio 2020
La sentenza non ha liberalizzato automaticamente ogni scambio tra detenuti: ha affermato che l'amministrazione penitenziaria può continuare a disciplinare le modalità di scambio e a porre limitazioni giustificate e motivabili, sindacabili dal magistrato di sorveglianza caso per caso. La Cassazione ha applicato questa interpretazione per confermare la legittimità del controllo amministrativo sugli oggetti scambiati.
Massime di principio
- Le eccezioni procedurali circa la contestazione dell'addebito e la mancanza di un congruo intervallo temporale devono essere sollevate dal detenuto nella prima occasione utile (in particolare all'apertura dell'udienza disciplinare); in assenza di tempestiva eccezione si ritiene che il diritto di difesa sia stato comunque rispettato.
- Il giudizio sulla sufficienza del tempo concesso per la difesa è valutato in relazione alla semplicità della violazione e alle concrete possibilità del detenuto di esporre le proprie ragioni; la mera coincidenza temporale tra contestazione e udienza non determina automaticamente l'illegittimità della procedura se non dimostrato un pregiudizio effettivo.
- La pronuncia della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità di limitazioni generali non elimina il potere dell'Amministrazione penitenziaria di regolamentare e controllare gli scambi tra detenuti: le restrizioni possono persistere se motivate da esigenze concrete e sindacabili dal magistrato di sorveglianza.
- La valutazione del carattere 'non modico' degli oggetti, della segretezza della cessione e della rilevanza criminale del destinatario è questione di merito e, salvo manifesta illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Per contestare la mancata comunicazione della convocazione al Consiglio di disciplina è necessario provarne la mancanza e dedurla tempestivamente; la semplice allegazione ex post senza averla eccepita all'udienza difficilmente è idonea a determinare l'annullamento del provvedimento disciplinare.
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