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Ordinanza

Ordinanza n. 308/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza 6 giugno 2025 n. 2045 del T.A.R. per la Lombardia - Milano - Sezione Seconda, nonché, con motivi aggiunti, per l’annullamento: del decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia U.0002290 del 22 ottobre 2025, e relativa tabella allegata, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati, conseguenti e/o comunque connessi al suddetto decreto, anche ove allo stato non conosciuti, fra cui, per quanto occorra, la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. U.0058478 del 4 novembre 2025, depositati nel presente giudizio in data 14 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202503634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia qualificato come rettifica e asseritamente adottato in esecuzione della sentenza che aveva imposto il riesercizio del potere e il riconoscimento di un contributo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato il provvedimento con cui gli istituti della ricorrente erano stati esclusi dal riparto di risorse destinate al contenimento del rischio epidemiologico per l'anno scolastico 2021/2022 e aveva imposto all'amministrazione di riesercitare il potere, attivando le procedure necessarie al riconoscimento del contributo. Dopo la notifica del ricorso, l'amministrazione ha adottato un nuovo decreto, qualificato come rettifica del provvedimento annullato. Con motivi aggiunti, la società ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione del giudicato e l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha contestato che, nonostante la dichiarata volontà di dare esecuzione alla sentenza e di includere le proprie istituzioni scolastiche nel riparto, il decreto e la tabella allegata non assegnassero concretamente il contributo, rinviandolo a un futuro e incerto stanziamento di fondi nell'esercizio finanziario 2026.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il giudizio cumula due domande soggette a riti diversi: l'azione di ottemperanza, soggetta al rito camerale, e la domanda di annullamento del nuovo decreto, soggetta al rito ordinario. La verifica della legittimità del nuovo provvedimento non si esaurisce nell'accertamento dell'esatto adempimento al giudicato, ma richiede una cognizione piena di merito propria del giudizio di annullamento. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., in caso di cumulo di domande sottoposte a riti diversi si applica di regola il rito ordinario. Il Collegio ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 21 maggio 2026. Non è stata ancora decisa la fondatezza delle domande né la legittimità del decreto; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e il relativo rito camerale.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    In caso di cumulo di domande soggette a riti diversi, prevede di regola l'applicazione del rito ordinario, salvo la prevalenza del rito abbreviato; la disposizione consente la conversione del rito per la trattazione congiunta delle domande.

Massime di principio

  • Quando con motivi aggiunti proposti in un giudizio di ottemperanza viene introdotta anche una domanda di annullamento di un nuovo provvedimento amministrativo, si verifica un cumulo di azioni soggette a riti diversi.
  • La verifica della legittimità di un provvedimento adottato dall'amministrazione come asserita esecuzione del giudicato, quando richiede una cognizione piena sul contenuto e sui vizi propri dell'atto, eccede il controllo sul mero esatto adempimento e deve essere trattata secondo il rito ordinario di cognizione.
  • In caso di cumulo tra azione di ottemperanza soggetta al rito camerale e domanda di annullamento soggetta al rito ordinario, il rito ordinario è applicabile per consentire la trattazione congiunta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., salva l'ipotesi di prevalenza del rito abbreviato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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