Cassazione Penale, Ordinanza n. 24741/2026 del 02/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto personalmente un ulteriore ricorso per cassazione avverso la medesima ordinanza della Corte d'appello, già oggetto di un precedente ricorso dichiarato inammissibile per intempestività. Il ricorso odierno è stato depositato anch'esso oltre termine e, soprattutto, è stato sottoscritto e presentato personalmente dalla parte, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, pena l'inammissibilità. Ha inoltre escluso che tale previsione contrasti con i principi convenzionali o costituzionali, richiamando la necessità di una qualificata difesa tecnica nel giudizio di legittimità. In assenza di elementi per escludere la colpa, è stata applicata anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dalla parte e quindi in violazione dell'art. 613 c.p.p., come interpretato dopo la riforma del 2017. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escluso alcun profilo di colpa. La Corte ha fatto riferimento anche alla circostanza che si trattava di una reiterazione di un precedente ricorso già dichiarato inammissibile per tardività.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere proposto con difensore abilitato e non personalmente dalla parte.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
Utilizzato come base per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
art. 6, par. 3, lett. c), CEDU
La Corte ritiene la limitazione alla proposizione personale del ricorso in cassazione compatibile con il diritto alla difesa previsto dalla Convenzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale la difesa tecnica è necessaria: il ricorso non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La previsione di un filtro tecnico-professionale per l'accesso al giudizio di legittimità non viola, di per sé, il diritto di difesa né i parametri convenzionali, essendo giustificata dalla natura specialistica del giudizio di cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto personalmente dalla parte, la conseguenza è l'inammissibilità, dichiarabile anche de plano.
- In assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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