Sentenza del 20/09/2017 n. 1097 - Comm. Trib. Prov. Torino
IMU, ICI, IMU - Locazione finanziaria - Soggettività passiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, secondo cui, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto. Il punto decisivo era stabilire se, dopo la risoluzione del leasing, il locatario restasse soggetto passivo fino alla riconsegna materiale dell'immobile oppure se tale obbligo cessasse con la risoluzione contrattuale.
La decisione
È stato affermato che la soggettività passiva del locatario permane soltanto per la durata effettiva del contratto di leasing. Con la risoluzione del contratto viene meno il presupposto che attribuisce al locatario la soggettività passiva e il locatore torna a essere il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, anche se l'immobile non è stato ancora materialmente restituito. La cessazione del contratto prevale quindi sulla mancata riconsegna del bene.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
La norma attribuisce la soggettività passiva al locatario esclusivamente dalla stipula e finché il contratto di locazione finanziaria resta in essere. In caso di risoluzione, il locatore torna a essere soggetto passivo, indipendentemente dall'effettiva restituzione dell'immobile.
Massime di principio
- Nella locazione finanziaria, la soggettività passiva dell'IMU è collegata all'esistenza e alla durata del contratto, non alla mera disponibilità materiale dell'immobile.
- In caso di risoluzione del leasing, il locatario non resta soggetto passivo per il solo fatto di non aver ancora riconsegnato il bene.
- La data della risoluzione contrattuale è normalmente il momento rilevante per il passaggio della soggettività passiva dal locatario al locatore, salvo diverse risultanze giuridicamente rilevanti.
- Per determinare il soggetto obbligato occorre verificare la validità, la stipula, la durata e l'eventuale risoluzione del contratto, documentando con precisione le relative date.
- La regola riguarda la soggettività passiva dell'imposta e non esclude necessariamente eventuali responsabilità contrattuali o risarcitorie del locatario per la mancata restituzione dell'immobile.
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