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Sentenza

Sentenza del 20/09/2017 n. 705 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Energia elettrica di origine eolica - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Articolo 2, secondo comma, lettera k) - Regime di sostegno - Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) - Spese amministrative - Direttiva 2008/118/CE - Regime generale delle accise - Articolo 1, paragrafo 2 - Altre imposte indirette per finalità specifiche - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Articolo 4 - Tassazione minima dell'energia - Canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica- importo forfettario trimestrale variabile per dimensioni del parco eolico nel quale l'aerogeneratore è installato- Oneri o prelievi fiscali a compensazione dei danni arrecati dall'impatto sull'ambiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano versato il canone eolico previsto dalla legge regionale spagnola 9/2011 per gli anni 2011 e 2012, ma ne chiedevano la rettifica e la restituzione, sostenendo che il prelievo fosse incompatibile con il diritto dell'Unione. In particolare, contestavano che il canone ostacolasse la promozione delle energie rinnovabili prevista dalla direttiva 2009/28/CE, che costituisse una spesa amministrativa sproporzionata, un'imposta indiretta priva di finalità specifica ai sensi della direttiva 2008/118/CE oppure un'imposizione rilevante ai fini dei livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta al canone. La direttiva 2009/28/CE consente, ma non impone, agli Stati membri di adottare regimi di sostegno e non vieta di tassare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le regole sulle spese amministrative riguardano soltanto i costi dei procedimenti autorizzativi e non impediscono l'introduzione di tributi. Il canone, inoltre, non tassa né l'elettricità né il suo consumo: è un importo forfettario collegato alla proprietà o alla gestione degli aerogeneratori e alle dimensioni del parco. Per questo non rientra nell'ambito delle direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE. Le domande di restituzione erano state respinte dalle autorità nazionali; la Corte ha fornito un'interpretazione favorevole alla legittimità europea del prelievo, lasciando al giudice nazionale la decisione sulle controversie e sulle spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2009/28/CE, articolo 2, secondo comma, lettera k)

    "Regime di sostegno": strumento, regime o meccanismo [...] inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando [...] il volume acquistato di dette energie.

    La nozione di regime di sostegno descrive strumenti facoltativi di promozione delle energie rinnovabili; non impone agli Stati membri di concedere esenzioni o sgravi fiscali e non vieta loro di applicare tributi agli impianti rinnovabili.

  • Direttiva 2009/28/CE, articolo 3, paragrafi 1-3

    "Gli Stati membri possono [...] applicare [...] regimi di sostegno".

    Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle misure per raggiungere gli obiettivi nazionali sulle rinnovabili. Un tributo potrebbe eventualmente contribuire al mancato raggiungimento dell'obiettivo nazionale, ma ciò costituirebbe una possibile violazione degli obblighi dello Stato e non renderebbe automaticamente illegittimo il tributo.

  • Direttiva 2009/28/CE, articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)

    "Le spese amministrative [...] siano trasparenti e proporzionate ai costi".

    La disposizione riguarda esclusivamente gli oneri connessi ai servizi e alle procedure amministrative di autorizzazione, certificazione e licenza. Non si applica, in quanto tale, a un canone fiscale ambientale o patrimoniale.

  • Direttiva 2003/96/CE, articoli 1, 2 e 4

    "I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità [...] non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione".

    La disciplina dei livelli minimi riguarda imposte calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici o elettricità immessi in consumo. Un canone forfettario sugli aerogeneratori, non parametrato alla produzione effettiva o al consumo, resta fuori dall'ambito della direttiva.

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, paragrafo 2

    "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche".

    La disposizione si applica soltanto a imposte indirette gravanti direttamente o indirettamente sul consumo di prodotti energetici o elettricità. Poiché il canone eolico grava sugli impianti e non sul consumo dell'elettricità, la verifica della sua eventuale finalità ambientale resta demandata al diritto nazionale.

  • Legge della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia 9/2011, articoli 4, 6, 7 e 8

    "Costituisce fatto generatore del canone eolico la produzione di conseguenze ed effetti negativi sull'ambiente naturale e sul territorio".

    Il tributo colpisce la presenza e la gestione degli aerogeneratori, con importo trimestrale determinato dal numero degli impianti e dalle caratteristiche del parco eolico, non dalla quantità di elettricità prodotta o consumata.

Massime di principio

  • Le direttive europee che promuovono le energie rinnovabili non comportano, di regola, un'esenzione generale da imposte o canoni nazionali e regionali applicati agli impianti rinnovabili.
  • Per stabilire se un prelievo rientra nella disciplina delle accise o della tassazione energetica, occorre verificare il suo fatto generatore e il metodo di calcolo: se il tributo grava sull'impianto o sulla sua proprietà, senza collegamento diretto con la quantità prodotta o consumata, normalmente non è un'imposta sull'elettricità.
  • La regola secondo cui le spese amministrative devono essere trasparenti e proporzionate ai costi riguarda gli oneri per autorizzazioni e procedimenti amministrativi, non ogni tributo imposto agli operatori del settore.
  • La finalità ambientale dichiarata di un tributo può essere rilevante nel diritto nazionale, ma non è decisiva per applicare la direttiva sulle accise se il tributo non grava sul consumo di prodotti energetici o elettricità.
  • Anche un tributo potenzialmente disincentivante per le energie rinnovabili non è automaticamente contrario al diritto dell'Unione; occorre verificare separatamente il rispetto degli obiettivi nazionali e delle libertà fondamentali del Trattato.

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