Sentenza del 20/09/2017 n. 1987 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2009 e 2010 sulla base dei movimenti bancari e postali non adeguatamente giustificati: versamenti per euro 69.219,40 e prelevamenti per euro 49.913,30 nel 2009; versamenti per euro 26.906,32 e prelevamenti per euro 48.724,03 nel 2010. Il contribuente sosteneva che i movimenti fossero riconducibili alla ridotta attività professionale, a problemi di salute e alla ristrutturazione di immobili della moglie, producendo documentazione e spiegazioni. L'Agenzia contestava inoltre la motivazione insufficiente della sentenza della CTP e l'inadeguatezza delle giustificazioni fornite per i singoli movimenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha escluso dalla base imponibile tutti i prelevamenti, ritenendo non applicabile ai lavoratori autonomi la presunzione legale relativa ai prelevamenti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Ha invece confermato l'inclusione dei versamenti, poiché il contribuente non aveva fornito una prova analitica, specifica e convincente della loro estraneità a operazioni imponibili. In particolare, gli appunti manoscritti, le fatture intestate alla moglie e le generiche spiegazioni sulla vendita di materiali di recupero o su forniture extra-capitolato sono state ritenute insufficienti. La base imponibile è stata quindi determinata considerando i soli versamenti: euro 69.219,40 per il 2009 ed euro 26.906,32 per il 2010. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti bancari nell'accertamento delle imposte dirette. Per i versamenti opera una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente mediante prova analitica della loro estraneità a operazioni imponibili.
Art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972
Consente l'utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento IVA.
Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge n. 311/2004
La presunzione secondo cui i prelevamenti non giustificati costituiscono compensi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente ai lavoratori autonomi.
Sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014
"la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva"
Ha escluso, per i lavoratori autonomi, la presunzione automatica che i prelevamenti bancari non giustificati siano destinati all'attività professionale e producano reddito.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 16697 del 9 agosto 2016
Ha chiarito che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, resta ferma la presunzione sui versamenti effettuati dal professionista, mentre viene meno quella sui prelevamenti.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 6906 del 2011
"è onere del contribuente ... dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili"
L'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio mediante i dati risultanti dai conti; spetta al contribuente fornire la prova contraria.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25502 del 30 novembre 2011
La prova contraria deve essere analitica e riferita a ogni singola movimentazione, non potendo consistere in spiegazioni generiche o sommari prospetti riepilogativi.
Massime di principio
- Per un lavoratore autonomo, i versamenti bancari non giustificati possono essere presumibilmente qualificati come compensi imponibili; il contribuente deve dimostrare analiticamente, movimento per movimento, che abbiano natura non reddituale.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti dei lavoratori autonomi non possono essere automaticamente considerati compensi o ricavi non dichiarati.
- Fatture intestate al contribuente o a soggetti collegati dimostrano soltanto l'acquisto dei beni, ma non provano da sole che i relativi importi siano stati rimborsati da clienti o costituiscano operazioni extra-capitolato.
- Per superare la presunzione bancaria sono preferibili documenti contemporanei e tracciabili, quali contratti, ordini firmati, fatture dettagliate, ricevute, documenti di trasporto, corrispondenza con i clienti e collegamenti cronologici tra acquisto, prestazione e incasso.
- La motivazione del giudice deve esaminare i singoli versamenti contestati; tuttavia, anche una sentenza di primo grado motivata insufficientemente può essere riformata in appello sulla base della documentazione e delle risultanze bancarie.
- Quando l'Amministrazione riduce la contestazione iniziale dopo il contraddittorio, ciò non elimina automaticamente l'accertamento: il contribuente deve comunque fornire una giustificazione specifica per gli importi residui.
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