Sentenza del 20/09/2017 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
CATASTO - Rendita catastale - Qualificazione vani - Angolo cottura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione catastale degli ambienti indicati come soggiorno con angolo cottura. La contribuente sosteneva che l'angolo cottura, di circa 5 mq e privo di accesso autonomo, non potesse essere considerato un vano catastale autonomo, anche perché la suddivisione avrebbe determinato superfici ridotte. L'Ufficio sosteneva invece che la zona cottura dovesse essere considerata vano utile indipendentemente dalla superficie, in quanto dotata degli impianti tipici della cucina e fisicamente separata dal soggiorno. Era inoltre controversa la maggiorazione del 10% della consistenza per l'unità dotata di giardino.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di tardività dell'appello, ritenendo tempestiva la notificazione effettuata mediante spedizione postale nell'ultimo giorno utile. Nel merito ha accolto integralmente l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la zona cottura costituiva un vano utile autonomo, poiché separata dal soggiorno da pareti divisorie, dotata di illuminazione propria e presumibilmente fornita degli impianti necessari. L'assenza di un accesso autonomo dal corridoio è stata ritenuta irrilevante. È stata inoltre ritenuta legittima la maggiorazione fino al 10% della consistenza catastale per l'unità con giardino. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi confermati. Le spese sono state limitate al rimborso del contributo unificato prenotato a debito, in ragione della particolare controvertibilità della questione.
Norme richiamate
Art. 46 del D.P.R. n. 1142/1949
La cucina sia considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare
Una cucina o zona cottura fisicamente individuata e dotata degli impianti necessari può essere qualificata come vano utile catastale anche se di superficie inferiore ai normali limiti dimensionali. La mancanza di un accesso autonomo non esclude tale qualificazione, quando l'ambiente sia separato dal resto dell'unità mediante pareti.
Art. 51 del D.P.R. n. 1142/1949
È aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe
La maggiorazione della consistenza può derivare alternativamente dall'annessione di aree che costituiscono parte integrante dell'unità, come un giardino, oppure dall'uso comune di locali accessori. Non è necessario che ricorrano entrambe le condizioni.
Art. 16, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992
Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto
Nel processo tributario la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione e, per il destinatario, alla data di ricezione. Pertanto, l'impugnazione spedita l'ultimo giorno utile è tempestiva per chi la notifica.
Art. 149, comma 3, c.p.c.
Conferma il principio del cosiddetto doppio binario o della postalizzazione: la notifica produce effetti in momenti diversi per il notificante e per il destinatario.
Massime di principio
- Ai fini catastali, una cucina o zona cottura può essere considerata vano utile anche se di superficie ridotta, purché sia dotata degli impianti propri della destinazione e sia fisicamente individuata.
- La semplice definizione di angolo cottura non è decisiva: occorre verificare la concreta configurazione planimetrica. La presenza di pareti divisorie, di un varco di comunicazione e di illuminazione propria può dimostrare l'autonomia catastale dell'ambiente.
- L'assenza di un accesso indipendente dal corridoio non impedisce necessariamente la qualificazione della cucina come vano autonomo, se l'ambiente è separato dal soggiorno e funzionalmente completo.
- Se la zona cottura non è separata da pareti e costituisce solo una parte aperta del soggiorno, può invece essere considerata parte dello stesso vano, salvo ulteriori elementi contrari.
- Le aree annesse all'unità immobiliare, come un giardino che ne costituisca parte integrante, possono giustificare una maggiorazione della consistenza catastale fino al 10%, quando non siano già state considerate nel classamento.
- Per valutare la correttezza del classamento occorre esaminare congiuntamente planimetria, caratteristiche fisiche degli ambienti, impianti presenti e destinazione funzionale, non soltanto la superficie.
- Nelle notifiche a mezzo posta, l'atto è tempestivo per il notificante se viene spedito entro il termine previsto, anche se il destinatario lo riceve successivamente.
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