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Sentenza

Sentenza del 20/09/2017 n. 919 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.V.A. - rimborsi -indebito tributario - nota di variazione - alternatività e/o cumulabilità conistanza di rimborso - diniego - legittimità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

E. AG aveva fatturato con IVA italiana una prestazione di servizi resa a una società svizzera. Ai sensi dell’art. 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, l’operazione non era territorialmente rilevante in Italia, poiché il committente era stabilito in Svizzera. La società aveva quindi emesso una nota di variazione e chiesto il rimborso dell’IVA versata, ma l’Ufficio lo aveva negato ritenendo decorso il termine annuale previsto dall’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato il diritto al rimborso. Il giudice ha ritenuto che la procedura della nota di variazione non fosse l’unico rimedio possibile: la richiesta poteva essere qualificata anche come azione generale di ripetizione dell’indebito tributario IVA, non soggetta al termine decadenziale annuale. È stato decisivo il fatto che la società committente svizzera non avesse ottenuto il rimborso né utilizzato la fattura per detrarre l’IVA, sicché non sussisteva il rischio di perdita di gettito per l’Erario, che al contrario si sarebbe arricchito indebitamente. L’appello è stato quindi respinto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7-ter del d.P.R. n. 633/1972

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

    Per i servizi resi a soggetti passivi stabiliti all’estero, la territorialità IVA è normalmente individuata nello Stato del committente; pertanto, la prestazione resa alla società svizzera non doveva essere assoggettata a IVA italiana.

  • Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina le variazioni dell’imponibile o dell’imposta in determinate ipotesi e consente, secondo la giurisprudenza richiamata, il recupero dell’IVA non dovuta senza applicazione del termine annuale previsto per altre ipotesi.

  • Art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972

    Prevede il termine annuale per l’emissione della nota di variazione relativa a errori di fatturazione. Tuttavia, il suo decorso non esclude necessariamente l’esercizio dell’azione generale di rimborso dell’indebito tributario.

  • Principi della Corte di Cassazione, sentenze n. 7330/2012 e n. 14239/2017

    Il ricorso da parte del contribuente alla procedura di variazione ex art. 26 del d.p.r. n. 633 del 1972 non è obbligatorio, ma è rimesso alla sua libera scelta, potendo egli, sempre optare per l’esercizio dell’azione generale di rimborso.

    La nota di variazione costituisce un rimedio facoltativo. Il contribuente può chiedere direttamente la restituzione dell’IVA indebitamente versata mediante l’azione generale di rimborso, purché siano rispettati i presupposti sostanziali e sia escluso un indebito vantaggio per il destinatario della fattura.

Massime di principio

  • Il superamento del termine annuale per la nota di variazione non impedisce automaticamente il rimborso dell’IVA indebitamente versata, se la domanda può essere qualificata anche come azione generale di ripetizione dell’indebito tributario.
  • Quando l’IVA è stata esposta erroneamente in fattura e versata all’Erario, occorre verificare se l’operazione fosse realmente imponibile nello Stato in cui l’imposta è stata applicata.
  • Il rimborso può essere riconosciuto se il destinatario della fattura non ha detratto l’IVA né ottenuto un rimborso, evitando così un doppio beneficio o una perdita di gettito per l’Erario.
  • L’Amministrazione finanziaria non può trattenere definitivamente un’imposta non dovuta quando ciò determina un indebito arricchimento dello Stato e non esistono rischi di frode o di perdita fiscale.
  • La richiesta dovrebbe descrivere chiaramente l’errore di fatturazione, dimostrare il versamento dell’IVA e documentare che il destinatario non ha detratto né recuperato l’imposta.

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