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Sentenza

Sentenza del 20/09/2017 n. 1986 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Enti non commerciali - Spese di pubblicità e sponsorizzazione - Deducibilità dal reddito d'impresa del soggetto erogante - Presunzione di inerenza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità dal reddito d'impresa delle somme corrisposte a una società sportiva dilettantistica per attività di sponsorizzazione. Il ricorrente sosteneva l'applicabilità della presunzione legale prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, secondo cui le spese sono inerenti e deducibili quando gli importi sono destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'erogante e il beneficiario svolge una specifica attività promozionale. L'Amministrazione finanziaria contestava, invece, la deduzione, presumibilmente ritenendo insufficienti le modalità concrete di svolgimento della pubblicità.

La decisione

La Commissione ha riconosciuto l'operatività della presunzione legale di inerenza e deducibilità prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Ha stabilito che, per beneficiare dell'agevolazione, non sono richiesti ulteriori requisiti rispetto alla destinazione delle somme alla promozione dell'immagine o dei prodotti della società erogante e all'effettivo svolgimento di una specifica attività da parte del soggetto sponsorizzato. Sono state ritenute irrilevanti le forme concrete attraverso cui la pubblicità e la propaganda vengono realizzate. Pertanto, la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta e la deducibilità delle spese è stata riconosciuta.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 8

    La presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche opera al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma.

    La norma introduce una presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione, senza necessità di dimostrare ulteriori requisiti. È sufficiente che le somme siano destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'erogante e che il beneficiario svolga una specifica attività promozionale.

Massime di principio

  • Quando una sponsorizzazione rientra nei presupposti dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la deducibilità non può essere negata sulla base di requisiti ulteriori non previsti dalla norma.
  • È essenziale documentare sia la destinazione delle somme alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'erogante sia l'effettiva attività pubblicitaria svolta dal soggetto sponsorizzato.
  • Le modalità concrete della pubblicità, come il tipo di evento, il mezzo utilizzato o la forma della visibilità garantita, non sono di per sé decisive, purché esista una specifica attività promozionale effettivamente riconducibile alla sponsorizzazione.
  • La presunzione non opera in assenza dei presupposti normativi: devono comunque essere provati il pagamento, il rapporto di sponsorizzazione, l'identità del beneficiario e l'attività promozionale realizzata.

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