Sentenza del 13/07/2018 n. 5022 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - Cartella esattoriale - Mancata impugnativa dell'accertamento - Ricorso - Rigetto - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la cartella TARSU relativa agli anni 2010 e 2011, deducendo la decadenza e la prescrizione della pretesa, l'assenza di un preventivo avviso di accertamento e l'inesistenza o inadeguatezza del servizio di raccolta, poiché i cassonetti si trovavano a oltre tre chilometri dagli immobili. Sosteneva inoltre che, trattandosi di fabbricati rurali, i rifiuti fossero utilizzati agronomicamente e che spettassero quindi agevolazioni o esenzioni. Il Comune eccepiva che la pretesa derivava da precedenti avvisi di accertamento notificati nel 2000 e mai impugnati, nonché dall'assenza di tempestive richieste di riduzione o esenzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e respinto il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto legittima la liquidazione diretta della TARSU sulla base dei ruoli degli anni precedenti, senza un nuovo avviso di accertamento, poiché i dati impositivi erano già stati definiti da precedenti avvisi non impugnati e non risultavano successive variazioni o contestazioni. Le eccezioni relative alla distanza dai cassonetti e all'utilizzazione agronomica dei rifiuti sono state considerate non proponibili per la prima volta contro la cartella, in mancanza di tempestive richieste di modifica, agevolazione o esenzione e di adeguata prova documentale. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993
I Comuni possono procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza necessità di emettere e notificare un nuovo avviso di accertamento, quando utilizzano dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modifiche o variazioni.
La liquidazione automatica sulla base dei ruoli precedenti è ammessa quando la posizione tributaria è già consolidata. È invece necessario un preventivo avviso di accertamento in caso di omessa, infedele o incompleta dichiarazione o quando siano intervenute variazioni rilevanti.
Art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
L'ente locale può stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, anche in appello, mediante il dirigente dell'ufficio tributi o il funzionario responsabile dell'ufficio competente.
L'appello del Comune è valido se proposto dal funzionario responsabile del servizio tributario, senza che sia necessaria la sottoscrizione personale del sindaco.
Massime di principio
- La cartella di pagamento, quando si limita a riscuotere un'obbligazione tributaria già definita, non è normalmente il momento utile per contestare presupposti dell'imposizione che avrebbero dovuto essere fatti valere contro il precedente avviso di accertamento.
- Se un avviso di accertamento non viene impugnato tempestivamente, la pretesa tributaria può consolidarsi e le contestazioni relative all'an, alla misura o alle condizioni dell'imposizione non possono essere recuperate successivamente mediante l'impugnazione della cartella.
- Il Comune può utilizzare i ruoli dell'anno precedente senza emettere un nuovo avviso quando la situazione dichiarata o accertata non è cambiata e non risultano nuove denunce, variazioni o elementi modificativi.
- Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni devono essere richieste nei termini previsti dalla legge o dal regolamento comunale; in giudizio occorre inoltre fornire una prova documentale concreta della loro spettanza.
- Contestazioni riguardanti la distanza dai cassonetti, l'assenza o l'inefficienza del servizio e l'utilizzazione agronomica dei rifiuti devono essere sollevate tempestivamente e, ove necessario, documentate con elementi idonei, non essendo sufficiente una prova generica o incompleta.
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