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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2137/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia che, in sede di riesame, aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i quattro indagati per, tra l'altro, tentata rapina pluriaggravata, ma aveva escluso le aggravanti del "metodo mafioso" e dell'"agevolazione mafiosa" di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Procuratore contestava tale esclusione sostenendo che le modalità paramilitari, la pianificazione e l'impiego di uomini e mezzi evocavano il metodo mafioso e che vi erano elementi (rapporti di alcuni indagati con i clan di San Luca e di Cerignola tramite Franzé e Morra, conversazioni intercettate, appunti sulla divisione del bottino) idonei a dimostrare la finalità di agevolare consorterie mafiose.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo del ricorso relativo alle due aggravanti. Sul "metodo mafioso" ha ritenuto che caratteristiche quali l'organizzazione paramilitare, l'impiego di armi da guerra e la grande professionalità non siano di per sé sufficienti a configurare l'aggravante quando tali modalità non siano esclusive delle consorterie mafiose e manchino elementi che colleghino l'azione alla forza intimidatrice tipica del vincolo mafioso nell'area del fatto. Quanto all'"agevolazione mafiosa", la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esaminato analiticamente le risultanze investigative e motivato in modo non contraddittorio che non risultava provato lo scopo di favorire i clan indicati; il ricorso si traduceva in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, rimessa al giudice di merito. Pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato, con esclusione delle aggravanti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis.1, primo comma

    L'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" riguarda le modalità di condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e richiede un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare una particolare coartazione psicologica sulle vittime; non si trae automaticamente dall'impiego di modalità paramilitari, soprattutto in assenza di collegamenti territoriali o indizi che colleghino l'azione a un sodalizio mafioso

  • art. 7, comma 1, d.l. 13/05/1991, n. 152 conv. legge 12/07/1991, n. 203

    richiamato come fonte normativa storica dell'aggravante

    Norma originaria che punisce il "metodo delinquenziale mafioso"; interpretata dalla giurisprudenza in senso funzionale alle modalità intimidatorie concrete esercitate sulle vittime

  • art. 59, secondo comma, cod. pen.

    Riferimento utilizzato dal ricorrente per sostenere la responsabilità anche quando l'agevolazione mafiosa non sia l'unico movente; la Corte tuttavia richiede prove dell'effettiva finalità agevolativa e della consapevolezza degli indagati nel favorire la consorteria

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" richiede non solo modalità paramilitari o alta professionalità, ma prove che la condotta sia idonea a evocare nella vittima la forza intimidatrice tipica di un vincolo mafioso (proiezione esterna), non solo una percezione interna tra i complici.
  • Modalità simili a quelle "mafiose" possono essere impiegate da gruppi criminali non mafiosi: la sola presenza di armi, escavatori, incendi o pianificazione non basta per l’aggravante se manca il collegamento con la forza intimidatrice del sodalizio mafioso nel contesto territoriale o probatorio.
  • La presenza di collegamenti tra singoli indagati e esponenti di clan conosciuti (es. rapporti personali, oggetti simbolici, conversazioni) può contribuire alla ricostruzione dell'agevolazione mafiosa, ma non sostituisce la prova di una finalità agevolativa effettiva e della consapevolezza degli altri complici.
  • L’agevolazione mafiosa richiede elementi che comprovino lo scopo di favorire materialmente o organizzativamente una consorteria; la mera intenzione di lucro o la sola complicità con soggetti notoriamente collegati a clan non sono automaticamente sufficienti.
  • Le valutazioni di fatto (esame di conversazioni, appunti, rapporti personali) sono riservate al giudice di merito: la Corte di cassazione interviene se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica, non per riconsiderare liberamente il materiale probatorio.
  • Il contesto territoriale (presenza nota di associazioni mafiose in zona) può incidere sulla valutazione della prevedibilità di autorizzazione o del coinvolgimento di clan, ma non trasforma automaticamente modalità paramilitari in "metodo mafioso": serve una valutazione complessiva e motivata.

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