Cassazione Penale, Ordinanza n. 37197/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dopo la sentenza del Tribunale di Lecce del 6 maggio 2024, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 giugno 2026 pronunciata accogliendo il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena a sei mesi e venti giorni di reclusione e l’ha sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi degli artt. 56 e 56-ter della legge n. 689 del 1981. L’imputato ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha lamentato che la Corte territoriale avesse escluso con formule stereotipate le cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., senza fornire una motivazione specifica e adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato de plano. Ha ritenuto che, contro una sentenza emessa all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili soltanto censure relative a vizi concernenti la volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato o l’applicazione di una pena illegale. Non è invece dovuta una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, poiché la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi non rinunciati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata tenendo conto dei profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello è circoscritto ai vizi relativi alla formazione e al contenuto dell’accordo e alla legalità della pena; non consente di riproporre questioni estranee ai motivi rimasti devoluti al giudice di appello.
In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Nel concordato in appello, se l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello, il giudice non è tenuto a motivare sull’assenza delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.; la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano nelle condizioni previste dalla disposizione.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Con sentenza del 26 giugno 2026, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce del 6 maggio 2024, ha ridotto la pena inflitta a Francesco Coletta a sei mesi e venti giorni di reclusione e, ai sensi degli artt. 56 e 56-ter l. n. 689 del 1981, ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.
La Corte d’appello ha applicato la disciplina delle pene sostitutive per sostituire la pena detentiva rideterminata in sede di concordato con la detenzione domiciliare sostitutiva.
art. 56-ter l. n. 689 del 1981
Con sentenza del 26 giugno 2026, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce del 6 maggio 2024, ha ridotto la pena inflitta a Francesco Coletta a sei mesi e venti giorni di reclusione e, ai sensi degli artt. 56 e 56-ter l. n. 689 del 1981, ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono proponibili in cassazione soltanto censure relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato e all’applicazione di una pena illegale.
- Nel concordato in appello, la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non rinunciati; il giudice non deve quindi motivare autonomamente sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p.
Come è indicizzato
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