Cassazione Penale, Ordinanza n. 03396/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non vi era assenza di colpa nella causa di inammissibilità, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/04/2025. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva tuttavia che il ricorso era del tutto generico, perché non indicava alcun elemento concreto idoneo a giustificare una mitigazione della pena e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato numerosi e allarmanti precedenti penali per reati contro il patrimonio (truffa, furto, ricettazione, rapina), reputandoli indice di maggiore capacità criminale e ostativi alla concessione delle attenuanti.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute in assenza di allegazioni concrete e specifiche che giustifichino una mitigazione del trattamento sanzionatorio; i precedenti penali possono essere valutati come elemento ostativo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Viene richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se la causa di inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e indicare elementi concreti idonei a sostenere la richiesta di mitigazione della pena.
- La mera contestazione apodittica della recidiva o del diniego delle attenuanti generiche, senza specifici argomenti e senza critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, integra motivo generico e determina l'inammissibilità del ricorso.
- I numerosi precedenti penali per reati omogenei o comunque indicativi di persistente devianza possono legittimamente fondare sia il giudizio sulla recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche, ove il giudice li valorizzi come indice di maggiore capacità criminale e di assenza di effetto dissuasivo delle precedenti condanne.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è conseguenza ordinaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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