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Ordinanza

Ordinanza n. 2077/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 494/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che ha respinto il ricorso contro la variante generale al PGT del Comune di Nibionno e gli atti della relativa VAS, nella parte in cui aveva incluso una porzione di area privata nel perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli originari ricorrenti hanno contestato la variante generale al piano di governo del territorio, approvata con deliberazione del Consiglio comunale del 9 dicembre 2019, nonché gli atti allegati, gli atti della VAS e il parere del Parco regionale della Valle del Lambro. La controversia riguarda, in particolare, la modifica dei confini comunali del Parco e l'inclusione nel relativo perimetro di una parte della particella di proprietà degli appellanti. Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo; gli interessati hanno quindi proposto appello contro tale sentenza. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli motivi di ricorso o d'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso né le questioni preliminari di rito né il merito dell'appello. Ha ritenuto necessari approfondimenti istruttori sull'attività svolta dal Comune ai fini dell'inclusione della particella privata nel perimetro del Parco. Ha ordinato al Comune di Nibionno di depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata dalla documentazione relativa agli accertamenti istruttori compiuti e a ogni altro elemento dell'istruttoria procedimentale rilevante. Ha disposto la fissazione dell'udienza di merito dopo il deposito della relazione e ha riservato ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, poste al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per l'adozione di incombenti istruttori nel processo amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina dei mezzi istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina dell'istruttoria processuale.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un appello relativo a una variante urbanistica dipende dalla verifica degli accertamenti compiuti dall'amministrazione per l'inclusione di un'area privata in un'area protetta, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione amministrativa dettagliata e della documentazione istruttoria rilevante, riservando la decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
  • La fissazione dell'udienza di merito può essere disposta dopo il deposito degli incombenti istruttori, quando il loro contenuto è necessario per completare il quadro conoscitivo della controversia.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiAree protette, fauna e floraIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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