Cassazione Penale, Ordinanza n. 08688/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato e ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il quadro probatorio fosse stato male valutato e che vi fosse stato travisamento della prova; la Corte ha ritenuto la censura generica e volta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, senza individuare specifici travisamenti. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione dell'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da minorare la difesa della vittima; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata richiamando il principio secondo cui l'aggravante richiede una concreta situazione di vulnerabilità del soggetto passivo e ha ritenuto che la commissione del fatto di notte, unitamente alle condizioni del luogo, avesse effettivamente agevolato l'azione. Sempre nel secondo motivo, il ricorrente ha anche censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p., ma la doglianza è stata dichiarata inedita e generica. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha osservato che la condotta non era qualificabile come tenue.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e diretto a una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità; il secondo motivo manifestamente infondato quanto all'aggravante della minorata difesa, nonché inammissibile quanto alla dedotta attenuante ex art. 648, comma 2, c.p. per novità e genericità; il terzo motivo manifestamente infondato sulla particolare tenuità del fatto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 5, c.p.
le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato
L'aggravante della minorata difesa richiede un'effettiva e concreta condizione di vulnerabilità della persona offesa; non basta l'idoneità astratta delle circostanze a favorire la commissione del reato. La commissione del fatto in tempo di notte può integrare l'aggravante se in concreto ha ostacolato la difesa e ha agevolato l'azione dell'agente.
L'attenuante è stata ritenuta non scrutinabile nel merito perché la censura era generica e nuova in sede di legittimità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando, alla luce delle modalità concrete della condotta, il fatto non può essere qualificato tenue.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; il travisamento della prova deve essere specificamente indicato, individuando l'atto o il dato processuale asseritamente travisato.
- La circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p. richiede che le circostanze di tempo, luogo o persona abbiano concretamente inciso sulla capacità di difesa della vittima o abbiano agevolato in concreto l'azione criminosa.
- La commissione del fatto in orario notturno può integrare l'aggravante della minorata difesa solo se, in concreto, si traduce in una maggiore vulnerabilità della persona offesa e non sia neutralizzata da circostanze ulteriori.
- Una doglianza nuova, non dedotta nei precedenti gradi o non adeguatamente specificata, è inammissibile in cassazione; la genericità del motivo impedisce il controllo di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta, considerate nel loro complesso, non consentono di qualificare il fatto come tenue.
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