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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2714/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno contestato il ritardo nella traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eccependo violazione degli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 6 CEDU (richiamando le Sezioni unite n. 15069/2024). Si sostiene che l'ordinanza era stata notificata al ricorrente solo in italiano all'atto dell'arresto (esecuzione di richiesta di estradizione) nonostante vi fossero elementi che indicavano la mancata conoscenza dell'italiano; la traduzione sarebbe stata disposta solo il 23/03/2024 e consegnata all'udienza del 14/05/2024, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa e per la possibilità di scegliere riti speciali.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia correttamente applicato i principi delle Sezioni unite: non essendo emersa la mancata conoscenza dell'italiano al momento dell'adozione dell'ordinanza, la traduzione non era obbligatoria immediatamente; la prova della mancata conoscenza è sopravvenuta, e la traduzione è stata disposta tempestivamente una volta emersa tale prova. Il termine assegnato per la traduzione è stato ritenuto congruo in ragione della necessità di reperire un interprete e delle richieste di proroga del perito. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante dal ritardo (la traduzione è stata resa disponibile nel periodo di rinvio tra udienze e non avrebbe consentito comunque l'accesso a riti speciali alla fase successiva). Anche la censura basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (C-242/22 PPU) è stata ritenuta infondata rispetto alla disciplina nazionale e alla sua interpretazione dalle Sezioni unite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia penale; è la norma in base alla quale è stato proposto l'appello.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo di fornire all'imputato la traduzione degli atti principali quando sia noto che non comprende la lingua italiana; la Corte ha applicato il principio che, se la mancata conoscenza emerge solo dopo l'adozione dell'atto, l'ordinanza è valida fino al momento della scoperta e la traduzione va disposta in un congruo termine.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Rilevato in combinato disposto con l'art. 143 per le questioni di nullità connesse alla mancata traduzione; la Corte ha verificato che la nullità si verifica solo in presenza di violazione dell'obbligo di traduzione nel caso in cui sia già noto che l'imputato non conosce la lingua.

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non ricorra una violazione quando non è provato un pregiudizio concreto derivante dal ritardo nella traduzione.

  • art. 6 Convenzione EDU

    Richiamato come principio di giusto processo; la Corte ha valutato che non sussiste violazione dell'art. 6 in assenza di dimostrazione di un pregiudizio specifico per il diritto di difesa.

  • Sezioni Unite, n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko, Rv. 286356-01)

    Giurisprudenza di riferimento che stabilisce i criteri sull'obbligo di traduzione delle ordinanze di custodia cautelare per imputati alloglotti: se la mancata conoscenza della lingua italiana è già emersa al momento dell'adozione, la mancata traduzione determina nullità; se emerge successivamente, l'ordinanza è valida fino al momento in cui la mancata conoscenza diventa nota e la traduzione deve essere disposta entro un termine congruo.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata unitamente all'art. 143 nella disciplina delle nullità; contribuisce al quadro normativo sulle conseguenze della mancanza di traduzione quando l'imputato alloglotti non conosce l'italiano.

  • Direttiva 2010/64/UE, artt. 2(1) e 3(1)

    Direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: la Corte ha richiamato la direttiva e la giurisprudenza CJEU per valutare che la normativa nazionale deve garantire l'effettività dei diritti, ma non ha ritenuto che ne derivi una invalidazione della disciplina italiana nel caso concreto.

  • Direttiva 2012/13/UE, art. 3(1)(d)

    Direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali richiamata insieme alla 2010/64/UE; la Corte ha valutato la loro applicazione alla fattispecie e l'assenza di incompatibilità con la disciplina nazionale come interpretata dalle Sezioni unite.

  • Causa C-242/22 PPU (Corte di giustizia UE, 1/08/2022)

    La sentenza CJEU stabilisce principi sull'effettività dell'informazione nella lingua compresa dall'interessato e sull'assenza di termini decadenziali che inizino a decorrere prima che l'interessato sia stato informato. La Corte italiana ha ritenuto la censura basata su detta pronuncia infondata nel caso concreto, ritenendo la normativa e la giurisprudenza interna coerenti con gli standard UE.

  • art. 47 e art. 48(2) Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamati nel contesto dell'interpretazione delle direttive UE come garanzie di tutela giurisdizionale e diritto a un processo equo; la Corte ne ha tenuto conto nel valutare la conformità delle soluzioni interpretative.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione di un'ordinanza di custodia cautelare sussiste in modo immediato solo se al momento dell'adozione dell'atto è noto che l'imputato non comprende la lingua italiana; se tale condizione emerge successivamente, l'atto resta valido fino a quel momento e la traduzione va disposta in un termine congruo.
  • Il ritardo nella traduzione non determina automaticamente la nullità degli atti: è necessario valutare la tempestività della disposizione della traduzione, la congruità del termine accordato (in funzione del reperimento dell'interprete, della complessità e dell'estensione del testo) e, soprattutto, l'esistenza di un pregiudizio concreto e specifico per il diritto di difesa.
  • La valutazione della 'congruità' del termine per la traduzione è oggettiva e caso per caso; fattori rilevanti sono la reperibilità dell'interprete, le motivazioni tecniche e le eventuali richieste di proroga da parte del perito incaricato.
  • Per impugnare con successo la tardiva traduzione l'imputato deve allegare e dimostrare in cosa il ritardo abbia inciso concretamente sulle sue scelte difensive (ad es. impedimento effettivo alla scelta di un rito speciale o alla preparazione della difesa), non basta la mera tardività.
  • Se la traduzione viene consegnata in una fase processuale in cui determinate scelte (come l'accesso a riti speciali) non sono più tecnicamente disponibili, l'asserito pregiudizio potrà essere considerato non dimostrato.
  • I principi europei sull'effettività del diritto all'interpretazione e alla traduzione devono essere rispettati, ma la loro applicazione concreta richiede una valutazione compatibile con l'ordinamento processuale nazionale e con i criteri di proporzionalità e effettività stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni unite.

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