Cassazione Penale, Sentenza n. 2714/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno contestato il ritardo nella traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eccependo violazione degli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 6 CEDU (richiamando le Sezioni unite n. 15069/2024). Si sostiene che l'ordinanza era stata notificata al ricorrente solo in italiano all'atto dell'arresto (esecuzione di richiesta di estradizione) nonostante vi fossero elementi che indicavano la mancata conoscenza dell'italiano; la traduzione sarebbe stata disposta solo il 23/03/2024 e consegnata all'udienza del 14/05/2024, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa e per la possibilità di scegliere riti speciali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia correttamente applicato i principi delle Sezioni unite: non essendo emersa la mancata conoscenza dell'italiano al momento dell'adozione dell'ordinanza, la traduzione non era obbligatoria immediatamente; la prova della mancata conoscenza è sopravvenuta, e la traduzione è stata disposta tempestivamente una volta emersa tale prova. Il termine assegnato per la traduzione è stato ritenuto congruo in ragione della necessità di reperire un interprete e delle richieste di proroga del perito. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante dal ritardo (la traduzione è stata resa disponibile nel periodo di rinvio tra udienze e non avrebbe consentito comunque l'accesso a riti speciali alla fase successiva). Anche la censura basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (C-242/22 PPU) è stata ritenuta infondata rispetto alla disciplina nazionale e alla sua interpretazione dalle Sezioni unite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia penale; è la norma in base alla quale è stato proposto l'appello.
Disciplina l'obbligo di fornire all'imputato la traduzione degli atti principali quando sia noto che non comprende la lingua italiana; la Corte ha applicato il principio che, se la mancata conoscenza emerge solo dopo l'adozione dell'atto, l'ordinanza è valida fino al momento della scoperta e la traduzione va disposta in un congruo termine.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato in combinato disposto con l'art. 143 per le questioni di nullità connesse alla mancata traduzione; la Corte ha verificato che la nullità si verifica solo in presenza di violazione dell'obbligo di traduzione nel caso in cui sia già noto che l'imputato non conosce la lingua.
art. 24 Costituzione
Richiamato come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non ricorra una violazione quando non è provato un pregiudizio concreto derivante dal ritardo nella traduzione.
art. 6 Convenzione EDU
Richiamato come principio di giusto processo; la Corte ha valutato che non sussiste violazione dell'art. 6 in assenza di dimostrazione di un pregiudizio specifico per il diritto di difesa.
Sezioni Unite, n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko, Rv. 286356-01)
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce i criteri sull'obbligo di traduzione delle ordinanze di custodia cautelare per imputati alloglotti: se la mancata conoscenza della lingua italiana è già emersa al momento dell'adozione, la mancata traduzione determina nullità; se emerge successivamente, l'ordinanza è valida fino al momento in cui la mancata conoscenza diventa nota e la traduzione deve essere disposta entro un termine congruo.
Norma richiamata unitamente all'art. 143 nella disciplina delle nullità; contribuisce al quadro normativo sulle conseguenze della mancanza di traduzione quando l'imputato alloglotti non conosce l'italiano.
Direttiva 2010/64/UE, artt. 2(1) e 3(1)
Direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: la Corte ha richiamato la direttiva e la giurisprudenza CJEU per valutare che la normativa nazionale deve garantire l'effettività dei diritti, ma non ha ritenuto che ne derivi una invalidazione della disciplina italiana nel caso concreto.
Direttiva 2012/13/UE, art. 3(1)(d)
Direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali richiamata insieme alla 2010/64/UE; la Corte ha valutato la loro applicazione alla fattispecie e l'assenza di incompatibilità con la disciplina nazionale come interpretata dalle Sezioni unite.
Causa C-242/22 PPU (Corte di giustizia UE, 1/08/2022)
La sentenza CJEU stabilisce principi sull'effettività dell'informazione nella lingua compresa dall'interessato e sull'assenza di termini decadenziali che inizino a decorrere prima che l'interessato sia stato informato. La Corte italiana ha ritenuto la censura basata su detta pronuncia infondata nel caso concreto, ritenendo la normativa e la giurisprudenza interna coerenti con gli standard UE.
art. 47 e art. 48(2) Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamati nel contesto dell'interpretazione delle direttive UE come garanzie di tutela giurisdizionale e diritto a un processo equo; la Corte ne ha tenuto conto nel valutare la conformità delle soluzioni interpretative.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione di un'ordinanza di custodia cautelare sussiste in modo immediato solo se al momento dell'adozione dell'atto è noto che l'imputato non comprende la lingua italiana; se tale condizione emerge successivamente, l'atto resta valido fino a quel momento e la traduzione va disposta in un termine congruo.
- Il ritardo nella traduzione non determina automaticamente la nullità degli atti: è necessario valutare la tempestività della disposizione della traduzione, la congruità del termine accordato (in funzione del reperimento dell'interprete, della complessità e dell'estensione del testo) e, soprattutto, l'esistenza di un pregiudizio concreto e specifico per il diritto di difesa.
- La valutazione della 'congruità' del termine per la traduzione è oggettiva e caso per caso; fattori rilevanti sono la reperibilità dell'interprete, le motivazioni tecniche e le eventuali richieste di proroga da parte del perito incaricato.
- Per impugnare con successo la tardiva traduzione l'imputato deve allegare e dimostrare in cosa il ritardo abbia inciso concretamente sulle sue scelte difensive (ad es. impedimento effettivo alla scelta di un rito speciale o alla preparazione della difesa), non basta la mera tardività.
- Se la traduzione viene consegnata in una fase processuale in cui determinate scelte (come l'accesso a riti speciali) non sono più tecnicamente disponibili, l'asserito pregiudizio potrà essere considerato non dimostrato.
- I principi europei sull'effettività del diritto all'interpretazione e alla traduzione devono essere rispettati, ma la loro applicazione concreta richiede una valutazione compatibile con l'ordinamento processuale nazionale e con i criteri di proporzionalità e effettività stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni unite.
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