Sentenza del 27/03/2017 n. 3436 - Comm. Trib. Prov. Catania
Spese del giudizio - Annullamento in autotutela del provvedimento impugnato - Soccombenza virtuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto impositivo. Nel corso del giudizio, l’Ente impositore ha annullato autonomamente l’atto impugnato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La questione residua riguardava quindi l’attribuzione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, ossia valutando quale parte sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito fino alla decisione.
La decisione
L’annullamento in autotutela non esclude automaticamente la condanna dell’Ente impositore alle spese del giudizio. Il giudice deve valutare virtualmente l’esito della controversia e può porre le spese a carico dell’Amministrazione se l’annullamento dell’atto dimostra, in sostanza, la fondatezza della posizione del contribuente. La controversia principale viene definita per cessazione della materia del contendere, ma resta la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992
La norma disciplina le spese del giudizio tributario. Anche quando il giudizio si estingue o termina per cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento in autotutela, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta automaticamente la compensazione delle spese né esclude la responsabilità dell’Ente impositore.
- Per decidere sulle spese, il giudice può ricostruire quale sarebbe stato l’esito del giudizio se l’Amministrazione non avesse annullato l’atto.
- Se l’autotutela interviene dopo la proposizione del ricorso e appare riconducibile alla fondatezza delle contestazioni del contribuente, è possibile porre le spese a carico dell’Ente.
- La cessazione della materia del contendere definisce l’oggetto principale della lite, ma non impedisce una pronuncia autonoma sulle spese processuali.
- L’esito può dipendere dalla valutazione concreta della legittimità originaria dell’atto e dal comportamento processuale delle parti.
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