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Sentenza

Sentenza del 27/03/2017 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Iva - Avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Natura di atto eventuale e discrezionale - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità formale dell'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria, lamentando in particolare la mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. La questione riguardava anche l'impugnabilità dell'avviso e la distinzione tra la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, obbligatoria ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, e il successivo avviso di avvenuta iscrizione, ritenuto atto meramente eventuale e discrezionale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto sul punto esaminato. È stato ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento, poiché l'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria non costituisce un atto autonomamente impugnabile e non è soggetto a specifici obblighi formali. Diversamente, l'eventuale contestazione deve riguardare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che costituisce l'atto obbligatorio e impugnabile.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un adempimento obbligatorio dell'Agente della riscossione; l'avviso successivo di avvenuta iscrizione è invece considerato eventuale e discrezionale.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    La tutela contro gli atti della riscossione deve essere esercitata nei confronti dell'atto effettivamente impugnabile e dei vizi propri dello stesso.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è l'atto centrale e obbligatorio: la sua omissione o i suoi vizi possono fondare l'impugnazione dell'iscrizione.
  • L'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria, in quanto atto eventuale e discrezionale, non è normalmente autonomamente impugnabile per vizi formali propri, come la mancata indicazione o sottoscrizione del responsabile del procedimento.
  • Quando si contesta un'iscrizione ipotecaria, occorre verificare anzitutto se sia stata regolarmente notificata la preventiva comunicazione prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
  • La contestazione deve essere rivolta all'atto impugnabile e ai suoi specifici vizi; non è sufficiente dedurre irregolarità formali riferite a un atto privo di autonoma rilevanza impugnatoria.

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