Sentenza del 27/03/2017 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Iva - Avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Natura di atto eventuale e discrezionale - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità formale dell'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria, lamentando in particolare la mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. La questione riguardava anche l'impugnabilità dell'avviso e la distinzione tra la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, obbligatoria ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, e il successivo avviso di avvenuta iscrizione, ritenuto atto meramente eventuale e discrezionale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto sul punto esaminato. È stato ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento, poiché l'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria non costituisce un atto autonomamente impugnabile e non è soggetto a specifici obblighi formali. Diversamente, l'eventuale contestazione deve riguardare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che costituisce l'atto obbligatorio e impugnabile.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un adempimento obbligatorio dell'Agente della riscossione; l'avviso successivo di avvenuta iscrizione è invece considerato eventuale e discrezionale.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
La tutela contro gli atti della riscossione deve essere esercitata nei confronti dell'atto effettivamente impugnabile e dei vizi propri dello stesso.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è l'atto centrale e obbligatorio: la sua omissione o i suoi vizi possono fondare l'impugnazione dell'iscrizione.
- L'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria, in quanto atto eventuale e discrezionale, non è normalmente autonomamente impugnabile per vizi formali propri, come la mancata indicazione o sottoscrizione del responsabile del procedimento.
- Quando si contesta un'iscrizione ipotecaria, occorre verificare anzitutto se sia stata regolarmente notificata la preventiva comunicazione prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
- La contestazione deve essere rivolta all'atto impugnabile e ai suoi specifici vizi; non è sufficiente dedurre irregolarità formali riferite a un atto privo di autonoma rilevanza impugnatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 49 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 808 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →