Sentenza del 27/03/2017 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dei costi sostenuti nel 2002 per lavori di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti tecnologici dell'hotel. Secondo l'Ufficio, nell'anno 2002 l'immobile era stato concesso in locazione a un'altra società e, in base al contratto, le opere erano a carico del locatore. Pertanto, richiamando l'art. 108, comma 3, del TUIR, l'Agenzia sosteneva che i costi relativi a migliorie su beni di terzi avrebbero dovuto essere dedotti mediante ammortamento nel periodo minore tra l'utilità futura delle spese e la durata residua della locazione, con conseguente recupero a tassazione nell'anno 2002. La società ha replicato che, pur essendo cessata la locazione dell'immobile, aveva concesso in nolo alla nuova conduttrice gli impianti e le attrezzature per sei anni, mantenendo quindi un'effettiva inerenza dei costi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto infondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società e ai soci. Il Collegio ha valorizzato i contratti, le fatture e la circostanza che i lavori, terminati nel giugno 2002, riguardavano impianti strutturalmente incorporati nell'immobile, non autonomamente asportabili senza comprometterne la funzionalità. Il successivo contratto di nolo degli impianti e delle attrezzature per sei anni è stato considerato idoneo a dimostrare l'inerenza dei costi anche nel 2002. L'appello è stato quindi rigettato; le spese e gli onorari del grado sono stati integralmente compensati.
Norme richiamate
Art. 108, comma 3, del TUIR
sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio
La norma è richiamata dall'Agenzia per sostenere che le spese di manutenzione straordinaria, miglioria o incremento sostenute su beni di terzi debbano essere dedotte per quote nel periodo minore tra la residua durata della locazione e l'utilità futura della spesa. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice ha ritenuto prevalenti la struttura degli impianti, la documentazione contrattuale e il successivo nolo, escludendo il recupero a tassazione per il 2002.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 23551 del 20 dicembre 2012
È stata invocata dalla società per sostenere la rilevanza dell'inerenza e dei rapporti contrattuali documentati. La sentenza regionale non ne sviluppa tuttavia un'interpretazione autonoma o dettagliata.
Massime di principio
- La deducibilità di costi sostenuti su immobili o beni di terzi deve essere valutata considerando non solo la titolarità o la disponibilità materiale dell'immobile, ma anche l'effettivo collegamento dei costi con l'attività economica svolta e con i rapporti contrattuali successivi.
- Quando migliorie e impianti sono strutturalmente incorporati nell'immobile e non sono facilmente removibili senza comprometterne la funzionalità, possono essere considerati parte integrante della struttura e non beni autonomi da ammortizzare come attrezzature separabili.
- Contratti, fatture e documentazione che dimostrino il successivo sfruttamento economico degli impianti, ad esempio mediante un contratto di nolo, possono supportare il requisito dell'inerenza anche se l'impresa non utilizza più direttamente l'immobile.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare il recupero a tassazione su una valutazione meramente astratta dell'inerenza: deve confrontarsi con la concreta operazione economica, con i contratti stipulati e con la documentazione contabile.
- La deduzione deve comunque rispettare il criterio della competenza temporale e, per le spese su beni di terzi, la corretta imputazione per quote secondo la durata utile della spesa e il periodo di disponibilità o sfruttamento economico, salvo che la concreta struttura dell'operazione dimostri una diversa modalità fiscalmente coerente.
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