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Sentenza

Sentenza del 27/03/2017 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRES - IRPEF - IVA - IRAP - Associazione Sportiva Dilettantistica - Attività c.d. "decommercializzata" - Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2009, contestando alla società la sostanziale natura commerciale dell'attività svolta e disconoscendo l'applicabilità del regime agevolato previsto per le ASD dalla legge n. 398/1991. L'Ufficio aveva ritenuto commerciali i corsi di calcio e i servizi accessori forniti ai partecipanti, quali vitto, alloggio, trasporti, istruzione, tutoraggio e assistenza amministrativa, determinando induttivamente un reddito IRES di euro 18.954, una base imponibile IRAP di euro 11.837 e un volume d'affari IVA di euro 191.502. La società ha sostenuto che la qualifica di ASD risultava dallo statuto e dal riconoscimento CONI-たCSEN, che la decadenza dalla legge n. 398/1991 non comportava la perdita della qualifica associativa e che le somme richieste agli utenti costituivano meri rimborsi analitici dei costi sostenuti presso soggetti terzi, senza utili o provvigioni. Ha inoltre contestato la tassazione ordinaria dei compensi corrisposti ai collaboratori sotto la soglia di euro 7.500 annui.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto che la società era effettivamente una ASD, in base allo statuto e al riconoscimento da parte dello CSEN, organismo emanazione del CONI. Ha precisato che l'Agenzia avrebbe potuto dichiarare la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398/1991 per eventuali violazioni, come l'uso di contanti oltre la soglia prevista, ma non disconoscere integralmente la qualifica di ASD né assoggettare automaticamente tutte le entrate a tassazione ordinaria. Applicando gli artt. 148 e 149 TUIR e l'art. 4 del DPR n. 633/1972, il giudice ha ritenuto non provata la natura commerciale dell'attività: i servizi accessori erano coerenti con l'organizzazione di corsi plurimensili rivolti anche a minorenni stranieri e risultavano affidati a terzi, mentre non erano state dimostrate provvigioni o utili trattenuti dalla società. Anche le differenze di prezzo e la pubblicità online non sono state considerate sufficienti a provare la commercialità. Sono stati inoltre ritenuti non imponibili, entro il limite annuo di euro 7.500, i compensi corrisposti ai collaboratori. Il ricorso introduttivo è stato quindi accolto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di euro 1.000 di spese del grado.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991

    Il mancato rispetto delle condizioni previste può determinare la decadenza dal regime fiscale forfettario agevolato, ma tale decadenza non comporta automaticamente la perdita della qualifica sostanziale di ASD né l'assoggettamento a tassazione ordinaria di ogni entrata.

  • Articoli 148 e 149 del TUIR

    Le entrate derivanti dall'attività istituzionale e dalle attività decommercializzate possono non essere considerate commerciali quando siano coerenti con gli scopi associativi e non emerga un'effettiva attività lucrativa.

  • Articolo 4 del DPR n. 633/1972

    Ai fini IVA, le attività istituzionali o decommercializzate svolte da enti associativi possono restare fuori dal campo di applicazione dell'imposta, purché ricorrano i presupposti sostanziali e non siano dimostrati corrispettivi commerciali.

  • Articoli 67 e 69 del TUIR

    I compensi corrisposti dalle ASD ai collaboratori, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, non concorrono alla formazione del reddito fino alla soglia annua di euro 7.500.

Massime di principio

  • La decadenza da un regime fiscale agevolato, come quello della legge n. 398/1991, non equivale necessariamente alla perdita della qualifica di ASD: devono essere distinti lo status dell'ente e il regime fiscale applicato.
  • Per stabilire se le entrate di una ASD siano commerciali non è sufficiente considerare l'importo delle quote, la presenza di servizi accessori o la pubblicità dell'attività; occorre verificare concretamente l'esistenza di un'attività lucrativa, di utili, provvigioni o margini trattenuti dall'ente.
  • Il riaddebito analitico di costi sostenuti presso soggetti terzi, senza maggiorazioni o provvigioni, può essere considerato coerente con l'attività istituzionale o decommercializzata, purché adeguatamente documentato.
  • La fornitura di vitto, alloggio, trasporto, tutoraggio e assistenza agli iscritti può rientrare nell'organizzazione complessiva dell'attività sportiva, soprattutto quando i corsi sono plurimensili e rivolti a minori o partecipanti provenienti dall'estero.
  • Le violazioni formali o finanziarie possono comportare la perdita delle agevolazioni, ma l'Amministrazione deve motivare e provare autonomamente la natura commerciale delle singole attività e delle relative entrate.
  • Per applicare le soglie di esenzione sui compensi dei collaboratori è essenziale che il soggetto pagatore conservi la qualifica effettiva di ASD e disponga di documentazione idonea sui compensi, sui collaboratori e sui relativi pagamenti.

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