Sentenza del 27/03/2017 n. 49 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Atti giudiziari - Verbale di conciliazione giudiziale di controversia civile - Costituzione di nuova operazione di finanziamento a medio/lungo termine - Esenzione di cui all'articolo 15 D.P.R. 6021/73 - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale di un verbale di conciliazione giudiziale relativo a un precedente finanziamento. La conciliazione prevedeva, per il ripianamento delle passività, la concessione da parte della banca di un nuovo finanziamento a medio/lungo termine, composto da un mutuo ipotecario e da un'apertura di credito assistita da garanzia ipotecaria. Si discuteva se tale operazione fosse soggetta alle imposte di registro, ipotecaria e catastale oppure beneficiasse dell'esenzione prevista dall'articolo 15 del D.P.R. 601/1973.
La decisione
È stato ritenuto applicabile l'articolo 29 della legge di registro, relativo alle transazioni che non comportano trasferimenti di proprietà né costituzione o trasferimento di diritti reali. Poiché il verbale attuava un'operazione di finanziamento a medio/lungo termine, è stata riconosciuta l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale prevista dall'articolo 15 del D.P.R. 601/1973. Non è stato considerato decisivo il fatto che l'agevolazione non fosse stata espressamente estesa agli atti giudiziari.
Norme richiamate
Articolo 29 della legge di registro
Disciplina la tassazione delle transazioni che non comportano trasferimento della proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali. Il verbale di conciliazione è stato ricondotto a tale fattispecie.
Articolo 15 del D.P.R. 601/1973
Prevede l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine. L'esenzione è stata applicata anche quando l'operazione è formalizzata mediante verbale di conciliazione giudiziale.
Massime di principio
- Quando una conciliazione giudiziale si limita a definire una controversia e non produce trasferimenti di proprietà o costituzione di diritti reali autonomi, può essere tassata secondo la disciplina delle transazioni non traslative.
- Se il contenuto sostanziale dell'accordo consiste nella concessione o ristrutturazione di un finanziamento a medio/lungo termine, occorre verificare l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 15 del D.P.R. 601/1973.
- L'assenza di un'esplicita menzione degli atti giudiziari nella norma agevolativa non esclude necessariamente il beneficio, quando l'atto giudiziario incorpora un'operazione che presenta tutti i requisiti sostanziali del finanziamento agevolato.
- Ai fini fiscali prevale la sostanza economica dell'operazione: il fatto che il finanziamento sia contenuto in un verbale di conciliazione non impedisce, di per sé, l'applicazione del regime agevolato.
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