Sentenza del 27/03/2017 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Imposta di Registro - Atti giudiziari - Sentenza di condanna alla restituzione degli interessi anatocistici - Tassazione in misura fissa - Imposta di Registro - Atti giudiziari - Sentenza di nullità - Tassazione ad imposta fissa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza di condanna alla restituzione degli interessi anatocistici è soggetta a imposta di registro in misura fissa. Parimenti, la sentenza che dichiara la nullità di clausole contrattuali relative all'anatocismo degli interessi trimestrali è soggetta a imposta fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa allegata al DPR 131/1986, secondo il principio affermato da Cass. n. 9456 del 2003.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di una sentenza relativa alla restituzione di interessi anatocistici e alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali sull'anatocismo degli interessi trimestrali. È stato ritenuto applicabile il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'art. 40 del DPR 131/1986: gli interessi anatocistici, diversamente dagli interessi moratori, costituiscono un'operazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, seppure in regime di esenzione.
Norme richiamate
Art. 40 del DPR 131/1986
Prevede il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Quando l'operazione è soggetta a IVA, anche se in regime di esenzione, la relativa sentenza è tassata con imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale.
Art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986
Stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle sentenze aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità o l'annullamento di clausole contrattuali, inclusa la nullità di clausole relative all'anatocismo.
Cassazione, sentenza n. 9456 del 2003
Ha affermato che le sentenze relative alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali sull'anatocismo degli interessi trimestrali sono soggette a imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su una sentenza occorre verificare prima la natura dell'operazione sottostante e l'eventuale applicazione dell'IVA, anche in regime di esenzione.
- Quando la pronuncia riguarda interessi anatocistici riconducibili a un'operazione soggetta a IVA, opera il principio di alternatività IVA-registro e l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.
- La restituzione di interessi anatocistici non deve essere automaticamente assimilata alla corresponsione di interessi moratori: la loro diversa qualificazione può determinare un diverso trattamento fiscale.
- Le sentenze che dichiarano la nullità di clausole contrattuali, senza trasferimenti patrimoniali o condanne aventi autonoma rilevanza proporzionale, possono essere soggette a imposta fissa ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al DPR 131/1986.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto effettivo della pronuncia e non soltanto dal fatto che essa comporti una restituzione di somme.
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