Sentenza del 27/03/2017 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Articoli 36 bis e 36 ter del d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Controllo delle dichiarazioni meramente cartolare - La soluzione di questioni giuridiche va effettuata con emissione di avviso di accertamento e non con l'immediata iscrizione a ruolo che produrrebbe una nullità rilevabile d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza di primo grado sostenendo che il controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 consentisse di disconoscere direttamente, mediante iscrizione a ruolo, la deduzione di canoni concessori indicata dal contribuente ai sensi dell'art. 10 del TUIR. Ha inoltre dedotto un vizio di ultrapetizione e sostenuto che tali canoni non fossero deducibili. Il contribuente ha chiesto, in via principale, di dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dello sgravio delle somme, e comunque il rigetto dell'appello.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Lo sgravio del ruolo non ha fatto venir meno l'interesse dell'Ufficio all'impugnazione, poiché non costituiva acquiescenza né determinava automaticamente la cessazione della materia del contendere. Nel merito, il giudice ha ritenuto illegittimo il disconoscimento della detrazione effettuato direttamente tramite iscrizione a ruolo: la procedura automatizzata o formale può correggere errori materiali e di calcolo o liquidare imposte sulla base dei dati dichiarati e documentati, ma non può risolvere una questione giuridica sostanziale. L'Ufficio avrebbe dovuto emettere appositi avvisi di accertamento, indicando le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. La nullità dell'atto era rilevabile anche d'ufficio. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta è ammissibile quando il dovuto risulta da un controllo meramente cartolare, dai dati forniti dal contribuente o dalla correzione di errori materiali o di calcolo.
La norma consente una liquidazione automatizzata e documentale, ma non può essere utilizzata per risolvere questioni giuridiche controverse o per effettuare un vero e proprio accertamento sostanziale.
Art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente di escludere deduzioni non spettanti in base ai documenti prodotti, determinare i crediti d'imposta sulla base della dichiarazione e della documentazione richiesta, liquidare la maggiore imposta e correggere errori materiali e di calcolo.
Il controllo formale può comportare valutazioni sulla documentazione esibita, ma il disconoscimento di una posizione fiscale per una questione giuridica sostanziale richiede un avviso di accertamento adeguatamente motivato.
Art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La maggiore imposta IVA può essere iscritta a ruolo quando determinata mediante controllo cartolare.
Il principio del controllo meramente formale è applicabile anche alla liquidazione automatizzata dell'IVA: non è possibile utilizzare la cartella per introdurre una nuova contestazione giuridica sul credito d'imposta.
Art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Disciplina gli oneri deducibili dal reddito complessivo.
La controversia riguardava l'inquadramento giuridico dei canoni concessori tra gli oneri deducibili. Tale questione avrebbe dovuto essere affrontata tramite un atto di accertamento e non mediante la sola iscrizione a ruolo.
Art. 112 c.p.c. e art. 7 del d.lgs. n. 546/1992
L'Agenzia aveva denunciato una decisione extra petita, ma il giudice ha escluso il vizio poiché la nullità derivante dall'uso illegittimo della procedura di riscossione era rilevabile d'ufficio.
Art. 329 c.p.c.
Lo sgravio eseguito in attuazione della sentenza di primo grado non equivale ad acquiescenza, salvo che dagli atti emerga in modo univoco la volontà di non impugnare.
Ordinanza Cass. civ. 31 maggio 2016, n. 11292
Il disconoscimento di un credito d'imposta non può avvenire tramite cartella di pagamento senza previa emissione di un avviso di recupero del credito d'imposta o, almeno, di un avviso bonario.
La riscossione diretta tramite ruolo è legittima solo per risultati immediatamente ricavabili dalla dichiarazione o da errori materiali; se l'Amministrazione deve interpretare la legge o contestare il titolo del credito, deve utilizzare un atto impositivo specifico.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni è destinato a verifiche documentali, matematiche e di coerenza dei dati dichiarati; non può sostituire un accertamento quando occorre risolvere una questione giuridica.
- Il disconoscimento di un credito o di una deduzione per ragioni interpretative deve essere preceduto da un avviso di accertamento, da un avviso di recupero del credito o almeno da una comunicazione bonaria adeguatamente motivata.
- Una cartella di pagamento basata esclusivamente sull'iscrizione a ruolo può essere nulla se introduce per la prima volta una contestazione sostanziale o giuridica non risultante in modo automatico dalla dichiarazione.
- La nullità derivante dall'uso di una procedura fiscale inidonea può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se il contribuente non ha formulato la censura in termini perfettamente corrispondenti.
- Lo sgravio del ruolo non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere né l'acquiescenza dell'Amministrazione, soprattutto se l'Ufficio conserva interesse a far accertare la legittimità della pretesa o intende reiterarla con un atto corretto.
- La presenza di documentazione carente o dubbia può consentire all'Ufficio di effettuare valutazioni nel controllo formale; tuttavia, quando tali valutazioni diventano una contestazione autonoma sull'interpretazione della norma o sulla spettanza del beneficio, è necessario un atto di accertamento motivato.
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