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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15589/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria dei lavoratori volta al riconoscimento del "nuovo terzo elemento salariale". Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite per la presenza, all'epoca, di orientamenti contrastanti in materia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di ottenere il riconoscimento del c.d. "nuovo terzo elemento salariale" previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25 luglio 1997. I lavoratori erano stati assunti prima di tale data con contratto di formazione e lavoro, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato. La società datrice di lavoro aveva sostenuto che la clausola collettiva riservasse tale voce retributiva solo ai dipendenti già in forza a tempo indeterminato alla data del contratto collettivo, e che i lavoratori provenienti dal contratto di formazione e lavoro, non avendola mai percepita, non potessero reclamarla. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, per avere la Corte territoriale ritenuto discriminatoria la disciplina collettiva e per avere esteso al caso il principio di computo dell'anzianità di servizio; 2) violazione dell'art. 4 del c.c.n.l. 25 luglio 1997, per errata individuazione dei destinatari della clausola, assumendo che essa mirasse solo a conservare una voce retributiva già percepita da chi era già in servizio; 3) violazione dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 e dei principi in tema di prescrizione, in relazione alla sospensione della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto di lavoro dopo la l. n. 92 del 2012. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, nei casi di soppressione o riduzione di voci salariali collettive, non vi è discriminazione quando i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in tempo indeterminato, vengano equiparati ai neoassunti ai soli fini dell'esclusione da nuove voci retributive che non avevano mai percepito; l'anzianità maturata nel periodo di formazione resta rilevante, ma non comporta il sorgere di un diritto quesito a mantenere un emolumento mai entrato nella loro retribuzione. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dei lavoratori. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri 25 luglio 1997

    La clausola è stata letta come diretta a conservare il terzo elemento solo in favore dei lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula, non anche dei lavoratori provenienti da contratto di formazione e lavoro che non lo avevano mai percepito.

  • art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984

    Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto; tale regola opera per gli istituti che maturano per effetto del decorso del tempo, ma non impone il riconoscimento di voci retributive mai godute.

  • art. 3, comma 12, d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984

    Il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio se il lavoratore è assunto dal medesimo datore entro i limiti temporali previsti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 18 legge n. 300 del 1970

    Richiamato nel terzo motivo in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dopo la modifica introdotta dalla l. n. 92 del 2012.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dal ricorrente per escludere un contrasto UE; la Corte ha aderito all'orientamento secondo cui la fattispecie non integra violazione della disciplina europea.

  • clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    Riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'escludere taluni rapporti di formazione e apprendistato dal campo di applicazione dell'accordo quadro.

  • art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001

    È stato richiamato per evidenziare l'esclusione dei contratti di formazione e lavoro dal campo di applicazione del decreto legislativo.

Massime di principio

  • Quando un contratto collettivo sopprime o riduce una voce retributiva, la sua conservazione può essere limitata ai soli lavoratori che già la percepivano, senza che ciò configuri di per sé discriminazione rispetto ai lavoratori provenienti da un rapporto di formazione e lavoro poi trasformato in tempo indeterminato.
  • La trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato comporta il computo dell'anzianità maturata nel periodo formativo per gli istituti che maturano in ragione del tempo, ma non muta retroattivamente la natura del rapporto né attribuisce un diritto quesito a emolumenti mai entrati nella retribuzione del lavoratore.
  • Ai fini dell'interpretazione di una clausola collettiva che preservi una voce salariale dopo una riforma retributiva, occorre verificare la funzione compensativa della clausola: se essa mira a evitare la perdita di un emolumento già in godimento, non si estende a chi quell'emolumento non lo abbia mai percepito.
  • Non vi è violazione del principio di non discriminazione quando la contrattazione collettiva differenzi il trattamento tra personale già in servizio e personale proveniente da contratto di formazione e lavoro, purché la distinzione sia ancorata alla conservazione di un livello retributivo preesistente e non incida sul computo dell'anzianità.
  • In presenza di consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi del ricorrente e di assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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