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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23120/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, lo ha altresì condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva soltanto ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando per il resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge penale quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il proprio ruolo sarebbe stato quello di mero prestanome e che difetterebbe l'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non investiva realmente profili di legittimità della sentenza impugnata, ma proponeva una diversa valutazione di merito, senza dedurre neppure un travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio o del fatto, ma deve articolare effettive censure di legittimità sulla sentenza impugnata.
  • La denuncia di violazione di legge non è sufficiente se, nella sostanza, mira a ottenere una rivalutazione del merito senza dedurre specificamente il travisamento della prova.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia connotata da colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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