Sentenza del 23/11/2016 n. 23855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, n. 9/12/09 del 22 febbraio 2010, che aveva confermato, riducendolo al valore di 150 euro/mq già stabilito in primo grado, l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L’avviso rettificava il valore dichiarato, pari a 70,72 euro/mq, di un terreno edificabile non urbanizzato venduto nel maggio 2005, attribuendogli un valore di 220 euro/mq. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato che il valore fosse calcolato sulla superficie fondiaria totale di 2.828 mq anziché sulla superficie utile di 282,80 mq ricavabile dall’indice di edificabilità di 0,10 mq/mq. Con il secondo ha censurato il confronto con un solo atto di trasferimento, relativo a un terreno collocato in una diversa area di trasformazione ambientale e, secondo il ricorrente, recante un’indicazione errata della superficie utile. Con il terzo ha denunciato motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria sulla scelta della superficie fondiaria totale anziché di quella utile. Nel corso del giudizio di cassazione è stato inoltre depositato il certificato di morte del ricorrente, deceduto il 5 novembre 2013, e una comunicazione di Equitalia del 23 settembre 2014 relativa all’annullamento parziale del ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i tre motivi relativi alla valutazione del terreno. Ha ritenuto decisivo l’annullamento parziale del ruolo e la necessità di accertare in fatto se esso avesse estinto interamente la pretesa tributaria o in quale misura residuasse materia del contendere; la comunicazione depositata non consentiva di ricavarlo, anche per l’apparente divergenza tra gli importi annullati e quelli oggetto del giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, cui spetta svolgere tale verifica e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La morte del ricorrente non ha determinato interruzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La morte di una parte nel corso del giudizio di cassazione, considerata la natura e la struttura di tale giudizio, non determina di per sé l’interruzione del processo.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Le disposizioni erano invocate dal ricorrente per contestare i criteri di determinazione del valore venale del terreno e il ricorso al confronto con un altro trasferimento; la Corte non ne ha però esaminato l’applicazione, rinviando per la preliminare verifica degli effetti dell’annullamento parziale del ruolo.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono le disposizioni in base alle quali il ricorrente aveva formulato le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale. La Corte non le ha definite nel merito, poiché ha disposto il rinvio per l’accertamento della persistente materia del contendere.
Massime di principio
- Se durante un giudizio tributario viene annullato, anche solo in parte, il ruolo relativo alla pretesa controversa, occorre accertare concretamente quali importi e quali poste siano stati annullati e se residui una pretesa da decidere. Una comunicazione generica di annullamento, soprattutto se gli importi non coincidono chiaramente con quelli in causa, può non bastare.
- Quando per stabilire se la controversia sia ancora attuale serve un accertamento fattuale, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare al giudice di merito, anziché decidere direttamente le censure sul merito della pretesa.
- La morte di una parte durante il giudizio di cassazione non comporta, di per sé, l’interruzione del processo.
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