Cassazione Penale, Sentenza n. 17750/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia riformante in parte la pronuncia di primo grado. I motivi denunciavano: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per omissione di esame della memoria difensiva del 27/03/2019; (2) violazione dell'art. 597 c.p.p. per avere la Corte di merito statuì penale o civilmente su capi non impugnati (in particolare attribuendo a Simone la prescrizione su un capo non impugnato e affermando la responsabilità civile di Alessio anche per capo non appellato); (3) vizio di motivazione nella valutazione della testimonianza della parte civile e della dinamica dei fatti, nonché mancata considerazione della documentazione investigativa e fotografica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il secondo motivo fondato limitatamente ad Alessio MARINONI e, conseguentemente, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Alessio solo nella parte in cui affermava la sua responsabilità agli effetti civili per il delitto di lesioni personali (capo B). Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Simone MARINONI è stato dichiarato inammissibile; Simone è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione, liquidata in euro 2.000,00, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Le spese tra Alessio e la parte civile sono state compensate. In precedenza la Corte d'appello aveva dichiarato nei confronti di Simone l'estinzione per prescrizione dei reati penali contestati (capo A, B, D) ma aveva comunque affermato la responsabilità civile di entrambi e disposto provvisionale e liquidazione civile innanzi al giudice civile.
Norme richiamate
È richiamato in relazione al principio che il giudicato penale e i limiti dell'impugnazione determinano le statuizioni che il giudice dell'impugnazione può pronunciare; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non potesse estendere la responsabilità civile di Alessio a un capo (B) non impugnato dalla parte civile
Disciplina l'impugnazione della parte civile contro sentenze di proscioglimento: la Corte ricorda che la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di assoluzione per ottenere l'accertamento della responsabilità ai fini civili, e tale esercizio non è in generale precluso dalla mancata impugnazione del P.M.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito alla statuizione di proscioglimento per insussistenza del fatto; la Corte sottolinea che tale assoluzione non esclude l'interesse della parte civile all'impugnazione per profili civili
Richiamato per affermare che l'efficacia della pronuncia di assoluzione ai fini civili non distingue tra i diversi commi dell'art. 530
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il requisito dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione: la Corte ha valutato e rigettato l'interesse di Simone a censurare certi aspetti penali quando non ne deriva un vantaggio pratico per l'imputato
Richiamato per la condanna alle spese processuali e alla liquidazione di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità evidente dei motivi di impugnazione di Simone
art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87
Citada nella parte sul regime di sospensione per questioni di legittimità costituzionale: la sospensione è obbligatoria solo dopo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale seguita dalla delibazione di rilevanza/non manifesta infondatezza
Massime di principio
- La parte civile è legittimata a impugnare una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità ai fini civili; tale azione non è automaticamente preclusa dalla mancata impugnazione del pubblico ministero.
- Il giudice d'appello non può estendere le statuizioni civili o penali oltre i limiti dell'impugnazione proposta: la Corte di legittimità annulla le decisioni che affermano responsabilità per capi non oggetto di impugnazione.
- L'omesso esame di una memoria difensiva non comporta di per sé nullità: può costituire vizio di motivazione solo se il ricorrente ne dimostra puntualmente la rilevanza concreta e il collegamento con carenze argomentative della sentenza impugnata.
- Le valutazioni sulla credibilità delle testimonianze e sulla dinamica dei fatti sono apprezzamenti di merito riservati al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge travisamento manifesto delle prove o contraddittorietà palese.
- Per essere ammesso un ricorso è richiesto un interesse concreto e attuale dell'impugnante: non è sufficiente una mera aspirazione a correggere un errore giuridico privo di effetto pratico favorevole.
- Quando un ricorso è manifestamente inammissibile o infondato, la Corte può irrogare sanzioni economiche (spese, somme alla Cassa delle ammende) al ricorrente.
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