Cassazione Penale, Ordinanza n. 13711/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile in sede di legittimità la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, perché non illogica e adeguatamente argomentata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già proposta in appello e già adeguatamente confutata dal giudice di merito, che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto a quelli già considerati dal primo giudice e l'intensità del dolo desumibile dalla condotta. Secondo la Corte di cassazione, la motivazione della decisione impugnata non presenta vizi logici sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto legittimamente motivato in assenza di elementi favorevoli ulteriori e in presenza di un'intensità del dolo significativa.
È applicata la conseguenza economica della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura in cassazione contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e confutate dal giudice di appello.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e congrua.
- L'assenza di elementi positivi da valorizzare, unita all'intensità del dolo, può legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →