Cassazione Penale, Sentenza n. 19276/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato in Cassazione il decreto del GIP del 09/02/2026 che disponeva un dissequestro temporaneo dell'area sequestrata su istanza di Esposito per consentire lo smaltimento di rifiuti. Il PM ha censurato il GIP per aver adottato una decisione che, a suo avviso, rientrava nelle prerogative del Pubblico Ministero, senza trasmettere l'istanza al PM né richiederne il parere, sostenendo che la richiesta non era una revoca ai sensi dell'art. 321 c.p.p. (cioè non incidendo sul titolo genetico del sequestro) e richiedendo pertanto l'annullamento per inosservanza di norme processuali e per abnormità dell'atto. Il PM ha inoltre rilevato che l'unico rimedio esperibile dalla parte in caso di diniego del PM sarebbe l'incidente di esecuzione e che l'art. 85 disp. att. non sarebbe applicabile al caso concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di dissequestro temporaneo attenga alle modalita' esecutive del sequestro e non alla sua permanenza o al suo 'titolo genetico', per cui non incide sul vincolo di sequestro. Tale tipologia di provvedimento, sebbene non espressamente disciplinata nel codice, rientra nei provvedimenti sulle modalita' esecutive ed è quindi impugnabile mediante incidente di esecuzione dinanzi al giudice che procede. Non sussiste abnormità dell'atto adottato dal GIP: non emerge una disciplina che riservi espressamente l'adozione del dissequestro temporaneo al Pubblico Ministero né che precluda il potere del GIP; l'adozione non determina indebita regressione o stasi del procedimento. La Corte ha inoltre richiamato che l'art. 85 disp. att. si applica oggi al solo sequestro probatorio e che l'art. 321 c.p.p. (revoca) non è pertinente alla fattispecie. Conseguentemente la richiesta di annullamento è respinta e il provvedimento impugnato resta efficace; il rimedio adeguato per chi voglia contestarlo è l'incidente di esecuzione.
Norme richiamate
Riferito per spiegare che la revoca del vincolo (art. 321) non è la fattispecie dedotta dalla parte e non si applica al dissequestro temporaneo oggetto del provvedimento impugnato
art. 85 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte osserva che l'art. 85 disp. att. oggi si applica al sequestro probatorio e non è pertinente alla figura del dissequestro temporaneo adottato nel caso di specie
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per sottolineare che il testo novellato non contempla rinvio all'art. 85 disp. att., segnalando l'assenza di disciplina espressa del dissequestro temporaneo
Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018 (Cacciapuoti)
Giurisprudenza richiamata che qualifica il dissequestro temporaneo come provvedimento attinente alle modalità esecutive del sequestro e impugnabile con incidente di esecuzione
Sez. 3, sent. n. 13825 del 14/04/2021 (Casciaro)
Decisione citata in ordine all'applicazione dell'art. 85 disp. att. al sequestro probatorio, a sostegno della tesi che tale norma non regola il caso del dissequestro temporaneo
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (massima su abnormità)
Massima richiamata per definire il concetto di abnormità: non è un mero vizio formale, ma l'adozione di un atto privo del potere di adottarlo o estraneo alla funzione giurisdizionale
Massime di principio
- Il dissequestro temporaneo, anche se non espressamente disciplinato dal codice, è generalmente qualificato come provvedimento sulle modalita' esecutive del sequestro e non come revoca del vincolo; pertanto non incide sulla permanenza del sequestro.
- I provvedimenti che riguardano le modalita' esecutive del sequestro sono impugnabili con la procedura dell'incidente di esecuzione dinanzi al giudice che procede, non con la via della Cassazione per motivi di diritto sull'atto in se.
- Per ritenere un atto abnorme occorre che il giudice abbia esercitato un potere che non possedeva o che abbia del tutto travalicato la sua funzione: non ogni errore di merito o omissione procedurale integra abnormità.
- L'art. 85 disp. att. trova oggi applicazione soprattutto al sequestro probatorio; non tutti i rimedi o discipline previsti per il sequestro probatorio sono automaticamente trasferibili ad altri tipi di misure reali.
- Se il Pubblico Ministero ritiene illegittimo un provvedimento sulle modalita' esecutive, la via appropriata è promuovere l'incidente di esecuzione o, se ricorrono i presupposti, chiedere la revoca del sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p.; va valutata la natura della domanda (revoca vs modifica delle modalità esecutive).
- Nelle pratiche concrete, chi richiede un accesso o un intervento sull'area sottoposta a sequestro dovrebbe chiedere esplicitamente l'autorizzazione al giudice che procede e, in caso di dissenso del PM, valutare tempestivamente l'incidente di esecuzione.
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