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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19276/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato in Cassazione il decreto del GIP del 09/02/2026 che disponeva un dissequestro temporaneo dell'area sequestrata su istanza di Esposito per consentire lo smaltimento di rifiuti. Il PM ha censurato il GIP per aver adottato una decisione che, a suo avviso, rientrava nelle prerogative del Pubblico Ministero, senza trasmettere l'istanza al PM né richiederne il parere, sostenendo che la richiesta non era una revoca ai sensi dell'art. 321 c.p.p. (cioè non incidendo sul titolo genetico del sequestro) e richiedendo pertanto l'annullamento per inosservanza di norme processuali e per abnormità dell'atto. Il PM ha inoltre rilevato che l'unico rimedio esperibile dalla parte in caso di diniego del PM sarebbe l'incidente di esecuzione e che l'art. 85 disp. att. non sarebbe applicabile al caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di dissequestro temporaneo attenga alle modalita' esecutive del sequestro e non alla sua permanenza o al suo 'titolo genetico', per cui non incide sul vincolo di sequestro. Tale tipologia di provvedimento, sebbene non espressamente disciplinata nel codice, rientra nei provvedimenti sulle modalita' esecutive ed è quindi impugnabile mediante incidente di esecuzione dinanzi al giudice che procede. Non sussiste abnormità dell'atto adottato dal GIP: non emerge una disciplina che riservi espressamente l'adozione del dissequestro temporaneo al Pubblico Ministero né che precluda il potere del GIP; l'adozione non determina indebita regressione o stasi del procedimento. La Corte ha inoltre richiamato che l'art. 85 disp. att. si applica oggi al solo sequestro probatorio e che l'art. 321 c.p.p. (revoca) non è pertinente alla fattispecie. Conseguentemente la richiesta di annullamento è respinta e il provvedimento impugnato resta efficace; il rimedio adeguato per chi voglia contestarlo è l'incidente di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferito per spiegare che la revoca del vincolo (art. 321) non è la fattispecie dedotta dalla parte e non si applica al dissequestro temporaneo oggetto del provvedimento impugnato

  • art. 85 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte osserva che l'art. 85 disp. att. oggi si applica al sequestro probatorio e non è pertinente alla figura del dissequestro temporaneo adottato nel caso di specie

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per sottolineare che il testo novellato non contempla rinvio all'art. 85 disp. att., segnalando l'assenza di disciplina espressa del dissequestro temporaneo

  • Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018 (Cacciapuoti)

    Giurisprudenza richiamata che qualifica il dissequestro temporaneo come provvedimento attinente alle modalità esecutive del sequestro e impugnabile con incidente di esecuzione

  • Sez. 3, sent. n. 13825 del 14/04/2021 (Casciaro)

    Decisione citata in ordine all'applicazione dell'art. 85 disp. att. al sequestro probatorio, a sostegno della tesi che tale norma non regola il caso del dissequestro temporaneo

  • Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (massima su abnormità)

    Massima richiamata per definire il concetto di abnormità: non è un mero vizio formale, ma l'adozione di un atto privo del potere di adottarlo o estraneo alla funzione giurisdizionale

Massime di principio

  • Il dissequestro temporaneo, anche se non espressamente disciplinato dal codice, è generalmente qualificato come provvedimento sulle modalita' esecutive del sequestro e non come revoca del vincolo; pertanto non incide sulla permanenza del sequestro.
  • I provvedimenti che riguardano le modalita' esecutive del sequestro sono impugnabili con la procedura dell'incidente di esecuzione dinanzi al giudice che procede, non con la via della Cassazione per motivi di diritto sull'atto in se.
  • Per ritenere un atto abnorme occorre che il giudice abbia esercitato un potere che non possedeva o che abbia del tutto travalicato la sua funzione: non ogni errore di merito o omissione procedurale integra abnormità.
  • L'art. 85 disp. att. trova oggi applicazione soprattutto al sequestro probatorio; non tutti i rimedi o discipline previsti per il sequestro probatorio sono automaticamente trasferibili ad altri tipi di misure reali.
  • Se il Pubblico Ministero ritiene illegittimo un provvedimento sulle modalita' esecutive, la via appropriata è promuovere l'incidente di esecuzione o, se ricorrono i presupposti, chiedere la revoca del sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p.; va valutata la natura della domanda (revoca vs modifica delle modalità esecutive).
  • Nelle pratiche concrete, chi richiede un accesso o un intervento sull'area sottoposta a sequestro dovrebbe chiedere esplicitamente l'autorizzazione al giudice che procede e, in caso di dissenso del PM, valutare tempestivamente l'incidente di esecuzione.

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