Cassazione Penale, Sentenza n. 361/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale militare ha impugnato la sentenza sostenendo: 1) errata qualificazione della condotta riconosciuta come concorso in violata consegna, che a suo avviso avrebbe dovuto essere qualificata come peculato d'uso (reato comune di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria) per l'utilizzo personale dell'autovettura militare di servizio; 2) omissione di accertamento della responsabilità dei militari di pattuglia concorrenti nel reato di violata consegna, pur avendo essi obbedito all'ordine del superiore ma consapevolmente violato la consegna loro assegnata.
La decisione
Il ricorso per saltum è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto il ricorso confuso e, quanto al secondo motivo, privo di fondamento perché la posizione dei militari di pattuglia era stata oggetto di richiesta di archiviazione accolta dal GIP; dunque non era comprensibile la doglianza relativa alla mancata condanna di soggetti la cui posizione era stata archiviata. Quanto al primo motivo, è stato ritenuto privo di interesse: la possibile qualificazione della condotta come reato comune (peculato d'uso) doveva essere valutata e, se del caso, segnalata dallo stesso ufficio requirente alle autorità ordinarie; il Tribunale militare non poteva essere chiamato a giudicare un reato comune non contestato e non rubricato dal pubblico ministero militare, e non può configurarsi un'attrazione di giurisdizione a favore dell'ordinaria su fatti per i quali è stata esercitata l'azione penale militare per violata consegna.
Norme richiamate
Regola il concorso di persone nel reato; interpretato come base per l'imputazione a più soggetti per la condotta di violata consegna.
art. 120 cod. pen. (primo e secondo comma)
art. 120, primo e secondo comma, cod. pen.
Norme riferite alla violata consegna (o disposizioni relative a particolari delitti militari) utilizzate per la qualificazione della condotta per la quale è stata disposta la condanna.
art. 47 n. 2, cod. pen. mil. pace
art. 47 n. 2, cod. pen. mil. pace
Richiamato come riferimento normativo nel codice penale militare di pace per l'applicazione delle norme militari al fatto contestato.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali; invocata nella sentenza di primo grado per l'assoluzione dal reato di truffa militare (applicata dall'originario Tribunale militare).
art. 234, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. mil. pace
Riferito al reato di truffa militare pluriaggravata, per il quale l'imputato era stato assolto dal Tribunale militare con riferimento all'art. 131-bis.
Massime di principio
- Se una condotta militare può integrare anche un reato comune (es. peculato d'uso), compete all'ufficio requirente militare valutare e, se necessario, trasmettere la notizia di reato all'autorità giudiziaria ordinaria; il Tribunale militare non può essere chiamato a giudicare un reato comune non contestato dal pubblico ministero militare.
- Una doglianza sull'omessa condanna di soggetti la cui posizione è stata già archiviata dal GIP è priva di rilevanza nell'appello contro la sentenza relativa a un diverso imputato: l'archiviazione impedisce che il giudice d'appello militare pronunci condanne su quelle posizioni.
- La qualificazione giuridica della condotta (militare vs. comune) deve emergere dalla contestazione formale e non può essere supplita in sede di impugnazione se il pubblico ministero non ha rubricato il diverso reato; l'attrazione della giurisdizione ordinaria non opera in assenza di contestazione formale di quel reato.
- I motivi di impugnazione devono essere chiari e coerenti: ricorsi confusi o che rimettono questioni di competenza procedurale al giudice (anziché all'ufficio requirente/PM) sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili.
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