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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24077/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di rimborso della ritenuta IRES applicata su dividendi distribuiti da Avio S.p.A. per gli anni 2014 e 2015; il ricorrente sosteneva di essere il beneficiario effettivo dei dividendi e di godere dell'esenzione prevista dal paragrafo 5 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Oman; questioni controverse: prova del flusso finanziario (certificazioni bancarie), natura trasparente/interposta delle entità intermedie (LP e FCPR) e rilevanza della localizzazione del principal place of business (Guernsey vs Regno Unito) ai fini dell'attuabilità dello scambio d'informazioni e dell'applicabilità della Convenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (presunta nullità per carenza di esposizione concisa dei fatti) ma ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto: ha rilevato che la Convenzione e il paragrafo 5 del Protocollo potevano trovare applicazione (anche tenendo conto della natura sovrana del Fondo), che la CTR non ha adeguatamente valutato le certificazioni bancarie e le risultanze che potevano dimostrare il trasferimento dei dividendi al Fondo e che non è stato correttamente escluso il carattere trasparente/di soggetti interposti di LP e FCPR. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e il procedimento è rinviato alla CTR d'appello di Pescara in diversa composizione per nuovo esame; la Corte ha inoltre rinviato la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Sultanato dell'Oman (art. 10 e Protocollo aggiuntivo, par. 5)

    «lo State General Reserve Fund, interamente posseduto e controllato dal Sultanato dell'Oman, è esente da ogni imposta sul reddito o sugli utili derivanti dagli investimenti in Italia del Fondo stesso»

    Il paragrafo 5 del Protocollo è stato interpretato come riconoscimento di esenzione fiscale per il fondo sovrano; se il fondo è provato essere beneficiario effettivo dei dividendi, ha titolo a richiedere il rimborso delle ritenute secondo le aliquote vigenti ratione temporis.

  • Legge 11 marzo 2002, n. 50 (ratifica ed esecuzione Convenzione Italia–Oman)

    Atto di ratifica della Convenzione; rende la Convenzione applicabile nell'ordinamento interno italiano.

  • D.lgs. n. 239/1996 (art. 6)

    Normativa nazionale relativa alle ritenute sui redditi di capitale e alle condizioni per l'attuazione dello scambio d'informazioni; richiamata in relazione alla necessità di verificare l'attuabilità dello scambio di informazioni con gli Stati esteri.

  • D.M. 4 settembre 1996 (attuativo art. 6 d.lgs. n. 239/1996)

    Decreto attuativo riguardante l'elenco degli Stati con cui è possibile lo scambio di informazioni fiscali; esaminato rispetto alla posizione di Guernsey e al principio di effettiva disponibilità di informazioni.

  • D.M. 9 agosto 2016 (art. 1, comma 1, lett. a) - aggiornamento elenco per lo scambio d'informazioni)

    Modifica l'elenco degli Stati con i quali è possibile lo scambio d'informazioni; la Corte ha precisato che la successiva inclusione di Guernsey nell'elenco non cancella la natura societaria inglese (per LP costituita nel Regno Unito) e non preclude l'applicabilità della Convenzione.

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio: la Corte ha osservato che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare adeguatamente le prove fornite dal ricorrente (certificazioni bancarie, documentazione contrattuale) e non limitarsi a respingerle senza motivazione sufficiente.

  • Art. 360 cod. proc. civ. (motivi di nullità e di cassazione)

    Norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione (n. 3 e n. 4 relativo a violazione di norme di legge e n. 4 sulla motivazione); valutata nei limiti della decisione della Corte.

  • Commentario al Modello di Convenzione OCSE (2014/2017) - soft law

    Usato come strumento ermeneutico: il Commentario indica che lo status di 'beneficial owner' può emergere da fatti e circostanze sostanziali (es. il destinatario non ha il diritto di usare e godere liberamente del dividendo se è obbligato a trasferirlo ad altri). La Corte ne riconosce valore interpretativo come guida non vincolante.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso di ritenute su dividendi basato su una Convenzione internazionale è cruciale dimostrare il ruolo di 'beneficial owner' con prove documentali concrete (flussi bancari, attestazioni che mostrino il trasferimento effettivo dei proventi al richiedente).
  • La natura 'trasparente' o 'interposta' di entità veicolo (fondi, LP, FCPR) può essere valutata non solo sulle clausole statutarie ma anche sulla base di fatti, comportamenti e pratiche contrattuali: pertanto è importante produrre statuti, mandati gestionali, delibere di distribuzione e prove operative che mostrino la funzione economica svolta dall'entità.
  • La localizzazione del principal place of business non annulla in sé la qualificazione giuridica originaria di un'entità (es. LP costituita nel Regno Unito) e non preclude automaticamente l'applicazione della Convenzione se lo scambio di informazioni è ragionevolmente attuabile, specialmente quando il beneficiario è un fondo sovrano.
  • Il giudice valuta la completezza e sufficienza della prova: l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a disconoscere la documentazione senza motivare adeguatamente; analogamente il contribuente deve fornire una catena documentale coerente (contratti, certificazioni bancarie, evidenze di contabilizzazione) riconciliabile con gli importi richiesti a rimborso.
  • Il Commentario OCSE può essere usato come guida interpretativa per definire il concetto di 'beneficial owner' e per accertare situazioni in cui il destinatario non abbia il diritto di utilizzare pienamente i proventi; le corti nazionali lo considerano rilevante come soft law.
  • In presenza di dubbio sulla titolarità fiscale e sull'applicabilità di esenzioni convenzionali, la decisione può essere rimessa al giudice di merito per un approfondito esame istruttorio: è quindi strategico chiedere e preparare istruttorie tempestive e documentazione probatoria esauriente fin dalle fasi amministrative.
  • L'onere della prova resta centrale: chi invoca l'esenzione/diritto al rimborso deve fornire elementi probatori che non siano facilmente smentibili; in assenza di elementi contrari il giudice può riconoscere una presunzione di corrispondenza tra finalità dell'investimento e ruolo del beneficiario effettivo.
  • Verificare sin dalla fase iniziale la coerenza tra gli importi richiesti a rimborso e la documentazione a supporto (certificati, estratti conto, registrazioni contabili) per evitare rigetti per incongruenze formali.

Testo integrale

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