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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24031/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'usucapione ordinaria dell'intero capannone sito a Putignano, asserendo di aver esercitato possesso uti dominus sin dalla maggiore età (1982) e, in subordine, che il suo possesso aveva efficacia per la quota di 1/3 pervenuta agli altri eredi sin dal decesso della nonna (1986), richiamando anche la disciplina della successione dell'erede nel possesso (art.1146 c.c.). In Cassazione deduceva vizio di motivazione apparente e violazione di norme sull'usucapione e sulla successione nel possesso, lamentando che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione acquisitiva dall'atto di citazione del 28.9.1995 promosso da Laera Nicola.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione perché la sentenza di appello aveva adeguatamente motivato la ricostruzione fattuale (il possesso era rimasto nella disponibilità del nonno fino al 1993 e pertanto il ventennio decorreva da tale data) e spiegato come l'atto di citazione del 28.9.1995 avesse efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva. Ha inoltre ritenuto inammissibile la nuova ricostruzione fondata sull'art.1146 c.c. perché non dedotta tempestivamente e volta a rinnovare fatti già valutati in sede di merito. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità a favore delle resistenti, con liquidazione degli importi e distrazione per il compenso del difensore degli eredi di Laera Nicola.

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ritenendo che la decisione di merito renda percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione e non richieda integrazioni ipotetiche

  • art. 132 c.p.c.

    Riferito al principio della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione da parte della Corte d'appello

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia in quanto la motivazione è stata ritenuta idonea

  • art. 1158 c.c.

    Norma sui presupposti dell'usucapione ordinaria (possesso continuo, pacifico, pubblico e temporale); la Corte d'appello ha valutato che il possesso utile all'usucapione non poteva decorrere prima della morte del nonno (1993) e che in ogni caso la prescrizione è stata interrotta

  • art. 1146 c.c.

    Disciplina della successione dell'erede nel possesso del defunto; la Cassazione ha osservato che tale doglianza è stata prospettata tardivamente in Cassazione e non nel merito, per cui non è ammissibile chiedere qui una diversa ricostruzione fattuale basata su quella norma

  • art. 183 c.p.c. (comma 6 n.2)

    Richiamato nell'istruttoria di merito per memorie e deduzioni processuali; presente negli atti ma non decisivo in Cassazione

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale che disciplina memorie depositate dopo la notificazione del ricorso per Cassazione; citata per l'operatività delle difese degli eredi subentrati

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228 art.1 comma 17 e art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002 n.115

    Norme richiamate in relazione all'obbligo eventuale di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità la Corte non è chiamata a rivedere le valutazioni di fatto dei giudici del merito: le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • L'usucapione richiede decorso del periodo prescrizionale rispetto al momento in cui il possesso utile può essere considerato 'uti dominus'; se il bene è rimasto nella disponibilità di altro soggetto fino a data successiva, il termine decorre da quella data.
  • Un atto giudiziale che rivendichi il diritto di godimento o il rilascio dello stesso bene, anche se in giudizio diverso (es. azione di riduzione o divisione ereditaria), può avere efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva se incide sulla titolarità o sul godimento del bene controverso.
  • La successione dell'erede nel possesso ai sensi dell'art.1146 c.c. è una figura che deve essere tempestivamente invocata e provata in sede di merito; prospettarla per la prima volta in Cassazione è inammissibile per chiedere la riforma per fatti.
  • Per cautelarsi in situazioni ereditarie complesse, è fondamentale allegare e discutere sin dal primo grado tutte le alternative giuridiche rilevanti (usucapione, successione nel possesso, inclusione del bene nell'asse ereditario) e produrre documentazione probatoria specifica.
  • Quando si contesta il possesso altrui su bene compreso in un patrimonio ereditario, è importante opporsi tempestivamente alla ricomprensione del bene nell'asse ereditario o promuovere azioni giudiziarie idonee a ristabilire la propria posizione, pena l'efficacia interruttiva delle liti altrui.

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