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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24009/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano l'occupazione illegittima di una porzione del loro terreno (area adibita a parcheggio a pagamento in Forio, NA) da parte della società resistente, per l'installazione di due cabine di trasformazione, due minibox e relative condutture; chiedevano accertamento dell'illegittimità dell'occupazione, rimozione delle strutture, rilascio dell'area e risarcimento dei danni subiti. In Cassazione hanno contestato in particolare (i) la valutazione sulla tempestività dell'appello della resistente in ragione delle modalità di notifica della sentenza di primo grado (problemi di ius postulandi e notifiche ai domiciliatari), e (ii) la decisione di merito di escludere il risarcimento dei danni per mancato guadagno/ridotta destinazione economica dell'area, ritenendo che il danno dovesse essere considerato in re ipsa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che: (a) ha ritenuto inesistente la notifica della sentenza di primo grado ai procuratori domiciliatari in alcuni tentativi, per cui non poteva decorrere il termine breve d'impugnazione; (b) ha ritenuto tempestivo l'appello della E-Distribuzione SPA notificato il 30.4.2018 (termine annuale allora applicabile); (c) ha escluso il risarcimento dei danni richiesto dai ricorrenti perché non provato: la CTU ha rilevato un'occupazione minima (circa 6-7 mq su 1200 mq, con impedimento stimato in 3 posti auto), i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti su redditività, incassi o richieste di parcheggio perdute e quindi non hanno dimostrato il lucro cessante o il danno certo; pertanto la liquidazione equitativa non era consentita. La condanna alla rimozione delle strutture disposta in primo grado era stata confermata in parte. I ricorrenti sono condannati in solido alle spese processuali del giudizio di legittimità e possono essere tenuti al contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa di riferimento.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5

    Fondamento del motivo di cassazione per omessa valutazione di fatto decisivo: i ricorrenti invocavano questa norma per censurare la mancata considerazione di una notifica rilevante ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3

    Fondamento per censura di violazione di norme di diritto processuale (es. art. 143 c.p.c.): la corte ha valutato la corretta applicazione delle norme sulle notifiche

  • Codice di procedura civile, art. 325 e art. 327 c.p.c.

    Riferimenti sui termini di impugnazione: la Corte ha valutato quale termine (breve o annuale) fosse applicabile al giudizio in base alla data di instaurazione del processo e alle norme transitorie

  • Codice di procedura civile, art. 330 ultimo comma

    Consente in casi particolari la notifica personale dell'impugnazione alla controparte se il procuratore è irreperibile; la Corte ha escluso applicazione analogica a notifiche di sentenza per accelerare il decorso del termine breve

  • Codice di procedura civile, art. 143 c.p.c.

    Regola la notifica personale alla parte (es. deposito plico presso casa comunale); la Corte ha ricordato che tale istituto non è utilizzabile per sostituire la notifica al procuratore costituito

  • Codice civile, artt. 1223, 1226 e 2056

    Norme sul risarcimento del danno e sulla liquidazione equitativa: la Corte ha applicato i principi secondo cui il danno deve essere provato (o quantomeno provata la probabilità elevata nel caso di liquidazione equitativa) e che il mero fatto dell'occupazione non determina automaticamente la prova del lucro cessante

  • L. 20.11.1982 n. 890, artt. 7-9

    Regole sulla notificazione a mezzo posta (consegna a persona diversa, rifiuto/assenza, destinatario irreperibile); la Corte ha osservato che il mancato recapito per irreperibilità non equivale a notifica perfezionata e richiede la documentazione della comunicazione d'avvenuto deposito per considerare completata la notifica

  • L. 18.6.2009 n. 69, art. 46 comma 17

    Riferimento normativo sulla riforma dei termini d'impugnazione; la Corte ha applicato la disciplina vigente in relazione alla data di instaurazione del giudizio per determinare il termine applicabile

  • Normativa sulla trasformazione di enti pubblici (D.L. 21.6.1993 n. 198 convertito L. 9.8.1993 n. 292; L. 30.7.1990 n. 218 art. 3 comma 2)

    La Corte ha richiamato il principio che i diritti acquisiti dei dipendenti e gli effetti di leggi speciali possono essere fatti valere anche dopo la trasformazione in società per azioni, rilevando la rilevanza dello stato di iscrizione all'elenco speciale degli avvocati dipendenti ai fini dello ius postulandi

Massime di principio

  • La notifica della sentenza effettuata direttamente alla parte non contumace non sostituisce, di regola, la notifica al procuratore: non fa decorrere il termine breve d'impugnazione se il procuratore è ancora costituito nel processo.
  • L'eccezione secondo cui, per irreperibilità del procuratore, si possa notificare personalmente alla parte è circoscritta alla disciplina dell'impugnazione (art. 330 c.p.c.) e non è estendibile per analogia alle notifiche ordinarie delle sentenze al fine di far decorrere il termine breve.
  • La notificazione via posta all'indirizzo del procuratore domiciliatario richiede il corretto espletamento delle formalità (consegna, comunicazione del deposito); la semplice trasmissione o la restituzione per irreperibilità non costituiscono prova di perfezionamento della notifica.
  • In caso di occupazione senza titolo di porzione di immobile, il danno emergente e il lucro cessante hanno oneri probatori diversi: il danno emergente (deterioramento o perdita certa di godimento) va provato; il lucro cessante richiede prova specifica del pregiudizio economico (incassi, reddito locativo, richieste non soddisfatte) o, se non determinabile, può essere liquidato equitativamente solo se esiste elevata probabilità del danno.
  • La mera prova dell'intenzione a destinare una porzione di terreno a esercizio economico (es. parcheggio) non è sufficiente, senza elementi concreti di redditività o di perdita di richieste, per ottenere automaticamente la liquidazione del lucro cessante.
  • Occupazioni estremamente limitate rispetto all'intera estensione del bene (es. poche decine di metri quadri su ampie superfici) difficilmente consentono di riconoscere un danno significativo senza prove specifiche del pregiudizio economico.

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