Cassazione Penale, Ordinanza n. 06673/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva respinto, con ordinanza del 4 settembre 2025, l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione con riferimento a fatti di reato già giudicati in più sentenze indicate nel provvedimento impugnato. L'interessato ha quindi dichiarato di proporre ricorso per cassazione, depositando l'atto presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto e riservandosi il deposito dei motivi, ma tali motivi non sono stati successivamente depositati. Il ricorso viene dunque esaminato solo sotto il profilo dell'ammissibilità formale, per mancata enunciazione dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato deposito dei motivi, ritenendo integrata la causa di inammissibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere i motivi; la loro mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
La mancanza dei motivi dell'impugnazione integra causa di inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile la rituale enunciazione dei motivi: la semplice dichiarazione di impugnazione con riserva di successivo deposito non è sufficiente se i motivi non vengono poi effettivamente depositati.
- La mancata allegazione o il mancato deposito dei motivi del ricorso integra una causa autonoma di inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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