Cassazione Penale, Ordinanza n. 09482/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'11/06/2025. Il primo motivo contestava l'eccessività della pena, anche in rapporto al trattamento sanzionatorio riservato ad altri coimputati; la doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione della congruità della pena. Il secondo motivo riguardava la statuizione civile relativa alla provvisionale riconosciuta alle parti civili. Le parti civili Rinaldi Romano e Adalgisa Quadri hanno depositato memoria con nota spese. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e manifestamente infondato perché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e non può essere rivalutata in cassazione salvo arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione, escluse nel caso di specie. Ha ritenuto inoltre non consentito il secondo motivo, poiché la statuizione sulla concessione e quantificazione della provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, avendo natura discrezionale, meramente delibativa e non definitivamente decisoria. Ne sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Richiamato unitamente all'art. 133 c.p. per ribadire che la dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
Norma evocata per fondare il controllo di legittimità limitato alla congruità non arbitraria o illogica della determinazione della pena.
art. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Sez. 2
Precedente richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso avverso la concessione e quantificazione della provvisionale, decisione discrezionale e non impugnabile in cassazione.
Massime di principio
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, potendo il sindacato di legittimità intervenire solo se la pena sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- La graduazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve operare nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La statuizione sulla provvisionale è, per sua natura, discrezionale e meramente delibativa; non è quindi autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali, il pagamento della somma alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità.
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