Cassazione Penale, Sentenza n. 27095/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna per tre motivi: 1) violazione dell'art. 641 c.p. e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'appropriazione indebita, sostenendo la mancanza del dolo e l'esistenza di una momentanea illiquidità; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), con la censura che la Corte territoriale ha escluso la tenuità avvalendosi di precedenti che, per la ricorrente, non integrano l'abitualità; 3) vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.), contestando che la Corte si sia limitata a richiamare un precedente senza valutare criteri quali distanza temporale, omogeneità e pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo rispetto ai motivi relativi alla recidiva e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis. Il primo motivo (sostanziale, sulla qualificazione del fatto) è stato escluso perché costituito da censura in fatto, non sindacabile in cassazione. Quanto agli altri due motivi, la Cassazione ha rilevato carenza di motivazione: la Corte territoriale ha erroneamente tenuto conto di precedenti che non potevano concorrere a dimostrare l'abitualità (uno dei precedenti era relativo a fattispecie depenalizzata ed estinta) e non ha dato specifica motivazione circa l'applicabilità della recidiva facoltativa secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Ne deriva l'annullamento parziale della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio limitatamente alla verifica della recidiva e dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità; la condanna per il reato di cui all'art. 641 c.p. è stata sostanzialmente confermata nella parte non annullata.
Norme richiamate
Norma richiamata per la qualificazione del fatto (appropriazione indebita/insolvenza fraudolenta); la Corte di merito ha ritenuto che la condotta della ricorrente fosse idonea a configurare il reato sulla base di argomenti induttivi e del comportamento anteriore e successivo all'inadempimento
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato il rifiuto della sua applicazione, avendo considerato precedenti che non potevano essere valutati ai fini dell'abitualità
Recidiva: la decisione impugnata ha riconosciuto la recidiva in modo minimale; la Cassazione ha ricordato che l'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica in base a criteri che valutano la personalità e la pericolosità del reo
Richiamato come criterio per valutare, nella motivazione sulla recidiva, elementi come la tipologia dei reati, la distanza temporale, l'omogeneità delle condotte e altri sintomi della personalità del reo
Richiamato nel motivare che una delle precedenti condanne era riferita a una fattispecie depenalizzata/estinta e pertanto non può essere valutata come precedente ai fini dell'abitualità ex art. 131-bis
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione globale dei fatti: le censure di fatto che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Per la configurazione dell'appropriazione indebita/insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) il dolo di preordinazione all'inadempimento può essere desunto da indizi seri e univoci, compresi comportamenti anteriori e successivi all'inadempimento.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è esclusa automaticamente dalla mera esistenza di precedenti; occorre valutare se i precedenti siano attivi e rilevanti: condanne estinte o riferite a fattispecie depenalizzate non possono essere computate per dimostrare l'abitualità.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione puntuale che consideri distanza temporale, omogeneità delle condotte, livello di offensività e altri indici di pericolosità o reiterazione; una motivazione formale o minimale è insufficiente e comporta annullamento per difetto di motivazione.
- In casi simili, se il giudice di merito omette una specifica analisi sui requisiti ostativi alla tenuità o sulla rilevanza dei precedenti, il giudice di legittimità può annullare e rinviare limitatamente a quei profili perché siano esaminati conformemente ai criteri giurisprudenziali richiamati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27092/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →