Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27095/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna per tre motivi: 1) violazione dell'art. 641 c.p. e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'appropriazione indebita, sostenendo la mancanza del dolo e l'esistenza di una momentanea illiquidità; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), con la censura che la Corte territoriale ha escluso la tenuità avvalendosi di precedenti che, per la ricorrente, non integrano l'abitualità; 3) vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.), contestando che la Corte si sia limitata a richiamare un precedente senza valutare criteri quali distanza temporale, omogeneità e pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo rispetto ai motivi relativi alla recidiva e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis. Il primo motivo (sostanziale, sulla qualificazione del fatto) è stato escluso perché costituito da censura in fatto, non sindacabile in cassazione. Quanto agli altri due motivi, la Cassazione ha rilevato carenza di motivazione: la Corte territoriale ha erroneamente tenuto conto di precedenti che non potevano concorrere a dimostrare l'abitualità (uno dei precedenti era relativo a fattispecie depenalizzata ed estinta) e non ha dato specifica motivazione circa l'applicabilità della recidiva facoltativa secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Ne deriva l'annullamento parziale della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio limitatamente alla verifica della recidiva e dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità; la condanna per il reato di cui all'art. 641 c.p. è stata sostanzialmente confermata nella parte non annullata.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Norma richiamata per la qualificazione del fatto (appropriazione indebita/insolvenza fraudolenta); la Corte di merito ha ritenuto che la condotta della ricorrente fosse idonea a configurare il reato sulla base di argomenti induttivi e del comportamento anteriore e successivo all'inadempimento

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato il rifiuto della sua applicazione, avendo considerato precedenti che non potevano essere valutati ai fini dell'abitualità

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la decisione impugnata ha riconosciuto la recidiva in modo minimale; la Cassazione ha ricordato che l'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica in base a criteri che valutano la personalità e la pericolosità del reo

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per valutare, nella motivazione sulla recidiva, elementi come la tipologia dei reati, la distanza temporale, l'omogeneità delle condotte e altri sintomi della personalità del reo

  • art. 485 cod. pen.

    Richiamato nel motivare che una delle precedenti condanne era riferita a una fattispecie depenalizzata/estin­ta e pertanto non può essere valutata come precedente ai fini dell'abitualità ex art. 131-bis

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione globale dei fatti: le censure di fatto che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Per la configurazione dell'appropriazione indebita/insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) il dolo di preordinazione all'inadempimento può essere desunto da indizi seri e univoci, compresi comportamenti anteriori e successivi all'inadempimento.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è esclusa automaticamente dalla mera esistenza di precedenti; occorre valutare se i precedenti siano attivi e rilevanti: condanne estinte o riferite a fattispecie depenalizzate non possono essere computate per dimostrare l'abitualità.
  • L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione puntuale che consideri distanza temporale, omogeneità delle condotte, livello di offensività e altri indici di pericolosità o reiterazione; una motivazione formale o minimale è insufficiente e comporta annullamento per difetto di motivazione.
  • In casi simili, se il giudice di merito omette una specifica analisi sui requisiti ostativi alla tenuità o sulla rilevanza dei precedenti, il giudice di legittimità può annullare e rinviare limitatamente a quei profili perché siano esaminati conformemente ai criteri giurisprudenziali richiamati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.