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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10111/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto il risarcimento dei danni per il dedotto inadempimento dell'Italia alle direttive europee in materia di medici specializzandi. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma era stato proposto un ricorso principale da alcuni interessati e, successivamente, un altro ricorso da una diversa specializzanda. Nel corso del giudizio di cassazione, il difensore dei ricorrenti principali ha rappresentato che i propri assistiti avevano già ottenuto piena soddisfazione a seguito dell'accoglimento, da parte della Corte d'appello, di ricorsi per correzione di errori materiali e per revocazione per errore di fatto contro la medesima sentenza impugnata. La ricorrente successiva ha invece notificato rinuncia agli atti del giudizio alle controparti.

La decisione

La Corte ha rilevato, per i ricorrenti principali, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire derivante dall'esito favorevole di altre impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza e ha dichiarato il ricorso principale inammissibile. Quanto alla ricorrente successiva, la notificazione della rinuncia agli atti alle controparti ha determinato l'estinzione del giudizio da lei instaurato. La Corte ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese, poiché la controparte sostanziale era rimasta intimata, e che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'estinzione e l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non rientrano nelle ipotesi considerate dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha affermato che il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo né nei casi di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di ipotesi non contemplate dalla norma.

Massime di principio

  • La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa, ottenuta in altro giudizio di impugnazione avverso la stessa sentenza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso per cassazione e ne determina l'inammissibilità.
  • La rinuncia agli atti del giudizio, se notificata alle controparti, produce l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue o quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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