Cassazione Civile, Ordinanza n. 28888/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2012, deducendo che la cartella non gli era stata notificata e che, per effetto del decorso del termine di prescrizione triennale, il credito tributario doveva ritenersi estinto. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo corretta la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., valorizzando la spedizione della raccomandata informativa relativa al deposito presso la casa comunale, ancorché la relativa ricevuta di ritorno non fosse stata prodotta. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione di legge, censurando l'affermazione secondo cui la notificazione degli atti giudiziari si perfezionerebbe con la sola spedizione della raccomandata informativa, in assenza della prova dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che il giudice di merito non si era conformato al principio di diritto secondo cui, quando la notifica a mezzo posta non si perfeziona per rifiuto, temporanea assenza del destinatario o assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dal contribuente.
notifica presso il domicilio; deposito del plico in Comune; affissione alla porta dell'abitazione; invio della raccomandata informativa
richiamato dal giudice di merito come base della notifica, ma la Corte evidenzia che, nel caso di notifica postale, la disciplina rilevante va coordinata con le regole sulla comunicazione di avvenuto deposito e sulla relativa prova.
rectius art. 8 comma 4 l. 890/1992
la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa.
artt. 24 e 111 Cost.
sono richiamati come base dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notificazioni postali.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta di un atto impositivo o processuale, quando il plico non sia consegnato per rifiuto del destinatario, temporanea assenza o assenza di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica esige la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
- La sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare il compimento della notificazione, se non risulta anche la prova del suo ricevimento tramite l'apposito avviso.
- La regolarità formale della notificazione deve essere verificata in modo conforme ai principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo.
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